TFR: chi lo paga se l’azienda è insolvente?

Chi paga il TFR se l'azienda è insolvente? ecco cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 21 aprile 2016.
9 anni fa
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trattamento di fine rapporto Q.u.I.R.

Il TFR chi lo paga se l’azienda è insolvente? Ecco cosa ha stabilito la sentenza della Cassazione n. 8072/2016 depositata il 21 aprile 2016: per tutti coloro che non sono riusciti ad ottenere il TFR dall’azienda datrice di lavoro, provvederà  al pagamento il Fondo Garanzia dell’Inps.

Come ottenere il TFR dall’Inps se l’azienda fallisce?

In caso di fallimento dell’azienda, le ultime tre mensilità dello stipendio e il TFR sono pagati ai dipendenti dal Fondo speciale istituito dall’Inps.

Per ottenere il TFR  dall’Inps, il datore di lavoro deve essere dichiarato fallito, i dipendenti devono insinuarsi nella procedura fallimentare ed essere ammessi, inoltre è necessario che lo stato passivo venga dichiarato esecutivo. Sintetizzando, si tratta di una fase del procedimento fallimentare volta a quantificare e verificare i crediti dell’azienda, prima del fallimento. Quando il dipendente è stato ammesso alla procedura fallimentare può presentare una domanda all’Inps, (il modulo di domanda è scaricabile dal sito inps) firmata dal curatore fallimentare.

 TFR: cosa succede se l’azienda non fallisce?

Un’azienda fallisce quando rientra in determinati requisiti, ad esempio:

  • l’aver maturato un debito uguale o superiore a 500.000 euro;
  • un attivo patrimoniale pari ad almeno 300.000 euro e ricavi lordi di almeno 200.000.

Se l’azienda non presenta questi requisiti, non può essere dichiarata fallita, ma ciò non significa che i dipendenti perderanno il loro TFR.

TFR: ecco cosa ha stabilito la Suprema Corte

Con la sentenza di Cassazione n. 8072/2016 del 21 aprile 2016, la Suprema Corte, sottolinea che il Fondo di Garanzia opera ugualmente al pagamento del TFR, alle seguenti condizioni:

  • il lavoratore deve aver agito contro l’azienda procurandosi una sentenza definitiva o un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, ormai irrevocabile: titolo esecutivo;
  • il patrimonio dell’azienda deve essere insufficiente a consentire la soddisfazione dei lavoratori (atto di pignoramento negativo).

Lo stesso  vale nel caso in cui, pur presentando l’azienda i requisiti per fallire, l’istanza di fallimento venga rigettata perché l’impresa è ormai chiusa da oltre un anno o in caso di immediata estinzione del fallimento per insufficienza dell’attivo, in questo caso è necessario che il lavoratore si munisca di sentenza di condanna o decreto ingiuntivo.

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