Il TFR o trattamento di fine rapporto, è quella somma che viene accantonata mensilmente e che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto. Vuoi per pensionamento o per termine del rapporto di lavoro, il TFR rappresenta una quota dello stipendio e deve essere liquidata dopo aver apportato le dovute rivalutazioni e imposte.
Ma come si calcola l’importo netto spettante? Spesso il lavoratore non lo sa, salvo poi meravigliarsi quando riceve i soldi, magari meno di quanto si aspettava.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR
Il coefficiente di rivalutazione del TFR è una percentuale, calcolata mese per mese, utilizzata per incrementare (e quindi rivalutare) il fondo TFR accantonato fino all’anno precedente. Tale sistema di calcolo è stato introdotto per la prima volta con la legge numero 297 del 1982 in riforma all’articolo 2120 del Codice Civile. Da allora, le quote di TFR di ogni singolo lavoratore crescono come se le somme fossero depositate in banca. Ma quale è il coefficiente di rivalutazione del TFR? Per determinare il parametro in un determinato mese si calcola il 75% della variazione dell’indice Istat FOI rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente e si somma il risultato ad un tasso fisso stabilito per legge nella misura dell’1,5%, ottenendo così il “tasso di rivalutazione annuale del TFR”.
Tassazione separata del TFR, come funziona
La tassazione separata del TFR riguarda un regime fiscale differenze che viene applicato su redditi percepiti una tantum e segue meccanismi di calcolo diversi dalla tassazione ordinaria. Tali redditi, come appunto il trattamento di fine rapporto (TFR), non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e sono spesso tassati separatamente per evitare un prelievo fiscale troppo oneroso. La tassazione separata non segue quindi i principi fissati dalla tassazione ordinaria legata agli scaglioni Irpef, ma va per conto suo. L’aliquota della tassazione separata per il TFR viene calcolata facendo la media sui redditi prodotti nel biennio antecedente la liquidazione delle somme spettanti. Sicchè, se un lavoratore ha percepito redditi soggetti ad aliquota media del 27%, anche per il TFR si applicherà la stessa percentuale. Se nel biennio in esame non sono stati percepiti redditi, il fisco applicherà l’aliquota corrispondete allo scaglione Irpef più basso, cioè il 23%.