TFR e ritenuta fiscale
Si ricorda che la ritenuta fiscale operata dall’Istituto ha carattere provvisorio, in quanto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, ha previsto che gli uffici finanziari riliquidino l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Pagamento della prestazione
Le prestazioni del Fondo di garanzia sono pagate presso lo sportello della banca convenzionata con INPS, indicata nella comunicazione di accoglimento dell’istanza, dietro presentazione di un documento di identità e dell’ IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale accreditare le somme.
Se il lavoratore è impossibilitato a recarsi personalmente a riscuotere, deve conferire procura speciale all’incasso, in cui sia espressamente previsto il potere del procuratore di rilasciare quietanza.
Come fare la Domanda del TFR dal Fondo Garanzia Inps
Dal 1° aprile 2012 le domande possono essere presentate online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
- contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le domande vengono indirizzate direttamente alla struttura territoriale competente individuata sulla base della residenza dichiarata dal lavoratore.
La documentazione può essere allegata alla domanda online, facendo eccezione per l’originale del titolo esecutivo, è possibile in questo caso presentare la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati.
Se la domanda viene inoltrata da un patronato o dal legale, è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore e il mandato di assistenza e rappresentanza.