TFR per chi si trasferisce fuori Italia: dove viene tassato?

Il TFR dei lavoratori espatriati segue specifiche regole fiscali, influenzate dalle convenzioni internazionali e dalla residenza fiscale
15 ore fa
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tassazione tfr
Foto © Investireoggi

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una componente fondamentale della retribuzione differita dei lavoratori dipendenti in Italia. Questo importo, accantonato nel corso dell’attività lavorativa, viene corrisposto al termine del rapporto di lavoro. Garantendo, così, un supporto economico al dipendente in una fase di transizione.

Tuttavia, il regime fiscale applicabile al TFR può variare in base alla residenza fiscale del beneficiario e alle convenzioni internazionali in vigore tra l’Italia e il Paese di destinazione.

Il regime fiscale del TFR per i non residenti

Quando un lavoratore che ha prestato servizio in Italia si trasferisce all’estero dopo la cessazione del rapporto lavorativo, la tassazione del TFR segue specifiche normative nazionali e internazionali.

In particolare, il trattamento fiscale di questa indennità per i soggetti non più residenti in Italia è regolato dalle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate tra l’Italia e altri Stati.

Un caso emblematico riguarda il trasferimento di un ex dipendente bancario italiano in Grecia, con conseguente iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). In situazioni come questa, l’applicazione delle convenzioni bilaterali diventa determinante per stabilire la corretta imposizione fiscale sul TFR maturato in Italia.

Convenzione Italia-Grecia

Le norme tributarie stabiliscono che il TFR percepito da un lavoratore che ha spostato la propria residenza fiscale all’estero viene tassato nel Paese in cui il beneficiario era residente durante il periodo di lavoro.

Nel caso di un lavoratore trasferitosi in Grecia, la Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Grecia prevede che il diritto alla tassazione del TFR spetti esclusivamente all’Italia. Ciò poiché il reddito è stato maturato nel periodo in cui il contribuente risultava fiscalmente residente in Italia.

Questa impostazione è stata affermata dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 12 del 28 gennaio 2025. Qui è chiarito che il trattamento di fine rapporto erogato da una banca italiana a un ex dipendente trasferitosi in Grecia è soggetto a tassazione in Italia. Tale principio si estende anche ad altri casi simili, in cui i beneficiari del TFR risiedono in Paesi con cui l’Italia ha siglato convenzioni fiscali che attribuiscono la potestà impositiva allo Stato in cui il reddito è stato generato.

Aliquota applicabile tassazione per i non residenti

In base alla normativa italiana, il TFR percepito da soggetti non residenti è assoggettato a una ritenuta alla fonte pari al 30%, secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/1973. Questo meccanismo di tassazione sostitutiva è finalizzato a garantire il prelievo fiscale alla fonte, evitando situazioni di evasione e ottimizzando il processo di riscossione tributaria.

L’applicazione di questa ritenuta rappresenta un aspetto cruciale per i lavoratori espatriati, poiché influisce direttamente sull’ammontare netto del TFR effettivamente percepito. Pertanto, è fondamentale che chiunque stia pianificando un trasferimento all’estero dopo la cessazione del rapporto di lavoro consideri attentamente le implicazioni fiscali del proprio trattamento di fine rapporto.

Tassazione TFR: consigli per lavoratori italiani all’estero

Per i dipendenti che hanno maturato il TFR in Italia e successivamente si trasferiscono fuori dai confini nazionali, risulta essenziale comprendere le disposizioni delle convenzioni fiscali in vigore tra l’Italia e il Paese di residenza estera.

In molti casi, la tassazione del TFR è riservata allo Stato in cui il lavoratore era residente durante il periodo di attività, come nel caso specifico della Grecia.

Tale principio si applica anche a molte altre convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia, sebbene ciascun accordo possa prevedere specifiche particolarità. Pertanto, è consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale esperto in normativa internazionale. E di farlo prima di effettuare qualsiasi scelta in merito alla residenza fiscale e alla percezione del trattamento di fine rapporto. Oppure formulare apposita istanza di interpello all’Agenzia Entrate, come fatto nel caso in esame.

Riassumendo

  • Il TFR è una retribuzione differita erogata alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Per i non residenti, la tassazione del TFR dipende dalle convenzioni fiscali internazionali.
  • La convenzione Italia-Grecia attribuisce la tassazione del TFR all’Italia.
  • L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’imposizione fiscale italiana su questi redditi.
  • Il TFR per i non residenti è tassato con un’aliquota del 30%.
  • È consigliabile una consulenza fiscale per evitare problematiche nella tassazione internazionale.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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