Tornare in Italia per un tirocinio retribuito. No al regime impatriati (Risposta Agenzia delle entrate)

Con la risposta n°152, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo chiarimento sul regime impatriati
4 mesi fa
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Impatariati
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Le somme ricevute per lo svolgimento di un tirocinio retribuito non possono essere tassate con il regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati. L’Agenzia delle entrate con la risposta n°152/2024 ha bloccato l’applicazione del regime impatriati per un cittadino italiano, rientrato dall’estero iscritto a un master presso un’università in Italia (da settembre 2023 a metà aprile 2024), nell’ambito del quale ha svolto anche un tirocinio retribuito.

Secondo l’Agenzia delle entrate la norma sul regime dei lavori imparati si applica solo per i redditi corrisposti a seguito di un’attività lavorativa e non anche per gli indennizzi percepiti nell’ambito della formazione.

Ma questo non è l’unico motivo per il quale la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata negativa.

Il regime impatriati

Il vecchio regime impatriati si applica a chi ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia. O a chi ha trasferito la propria residenza anagrafica nel 2023: entro il 31 dicembre 2023.

La riforma fiscale (vedi D.Lgs 209/2023) ne ha introdotto uno tutto nuovo e meno vantaggioso.

Detto ciò, la risposta dell’Agenzia delle entrate riguardava il vecchio regime, ex art.16 del D.Lgs 147/2015.

Grazie al precedente regime impatriati, chi ha trasferito in Italia la residenza fiscale in Italia, paga le imposte:

  • sul 30% del reddito prodotto in Italia;
  • sul 10% laddove la residenza anagrafica sia spostata in una delle regioni del Sud Italia.

Il regime agevolato è riservato al lavoratore che (è corretto parlarne al presente perché c’è chi ancora ne sta fruendo legittimamente):

  • non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Nel rispetto di tali condizioni, a partire dal periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita in Italia e nei successivi 4, il reddito è tassato con il regime fiscale agevolato.

In alcuni casi, il regime impatriati dura 10 anni.

Tornare in Italia per un tirocinio retribuito. No al regime impatriati (Risposta Agenzia delle entrate)

Con la risposta n°152/2023 sugli impatriati, l’Agenzia delle entrate ha chiarito se il regime in parola possa applicarsi alle somme percepite dal lavoratore rientrato dall’estero:

  • iscritto a un master presso un’università in Italia (da settembre 2023 a metà aprile 2024), nell’ambito del quale ha svolto anche un tirocinio retribuito.

I “compensi” ricevuti per il tirocinio possono essere oggetto di regime impatriati?

La circolare n.33/E del 2020 ha chiarito che sono agevolabili:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo che derivano dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53 del Tuir) svolte sia in forma individuale che associata prodotti nel territorio dello Stato;
  • i redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale.

Inoltre, ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati sono agevolabili solo quelli derivanti da attività di lavoro svolte dal soggetto prevalentemente nel territorio italiano.

La stessa circolare ha evidenziato che:

in presenza del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa (per la quale è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia), possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque, entro il quinquennio agevolabile,  nel  rispetto dei  limiti  temporali di  applicazione  dell’agevolazione).  Le categorie di reddito agevolabili possono, pertanto, derivare da attività di lavoro esercitate contemporaneamente al momento dell’impatrio o da attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all’impatrio (sempreché sia soddisfatto il sopra richiamato collegamento). 

La circolare n. 17/E del 2017 ha ammesso la detassazione: anche se il trasferimento in Italia precede l’inizio dell’attività, a patto che sussista un collegamento tra il rientro e l’inizio del nuovo lavoro.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Nel caso in esame l’istante non è rientrato in Italia per iniziare una attività lavorativa ma per frequentare un master, nell’ambito del quale sono previsti dei tirocini a completamento della formazione accademica.

Considerato che la normativa è finalizzata ad agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia, devono essere escluse dall’agevolazione le somme percepite a seguito di attività formative. Di conseguenza  l’istante non potrà beneficiare del regime fiscale agevolato.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo chiarimento sul regime impatriati;
  • la questione verteva sull’applicabilità del regime impatriati alle somme ricevute per lo svolgimento di un tirocinio retribuito;
  • la normativa è finalizzata ad agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di un’attività lavorativa;
  • il tirocinio è considerato attività formativa da qui i relativi compensi non possono essere oggetto di regime impatriati.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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