Nel corso di Telefisco 2021, appuntamento annuale tra gli esperti della stampa specializzata (il Sole24ore) e l’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto chiarimenti in merito alle misure contenute nella manovra di bilancio e in altri provvedimenti governativi, sono state date alcune precisazioni in merito alla Tosap, Cosap e canone di occupazione del suolo pubblico.
Dal 2021 il canone unico di concessione del suolo pubblico
A decorrere al 2021 è stato introdotto il c.d. canone (unico) patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (comma 816 della legge di stabilità 2020).
- Tosap
- Cosap
- Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
- Canone per l’uso o l’occupazione delle strade.
Dal decreto Ristori l’esonero canone unico di concessione pubblica
Con il decreto Ristori, al fine di dare un sostegno alle attività economiche fortemente colpite dai provvedimenti restrittivi presi dal Governo a fronte dell’emergenza Covid-19, si è deciso l’esenzione dal pagamento, del citato canone, dal 1° gennaio al 31 marzo del 2021 (tre mesi), in favore sei seguenti soggetti:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari
- attività per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
- esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
- esercizi di cui a punto 2), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Tosap, Cosap e canone occupazione per gli “spuntisti”
Nel corso di Telefisco 2021, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito ai c.
A volte capita, infatti, che l’area pubblica sia occupata “temporaneamente” da un soggetto diverso da chi è l’effettivo titolare della concessione.
Si pensi al caso in cui un soggetto titolare di un bar in una località turistica che apre solo 8 mesi l’anno. Nonostante ciò, questi decide di pagare la concessione del suolo occupato per l’intero anno. Tuttavia, permette ad altro soggetto di occupare il suolo durante i 4 mesi di chiusura (quest’ultimo soggetto è definito “spuntista”).
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- se la concessione principale è “permanente”, ne consegue che poiché è il titolare principale ad assolvere il canone di occupazione, lo “spuntista” non ha alcun obbligo di tributo per l’occupazione temporanea;
- se invece, l’occupazione temporanea dello “spuntista” si inquadra nelle c.d. rotazioni (occupazione del suolo temporanea e periodica a rotazione tra più soggetti) allora anche lo spuntista dovrà corrispondere la sua quota di canone con riferimento al periodo di occupazione.
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