La totalizzazione contributi Inps sta ad indicare l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte i contributi previdenziali già versati.
Ricongiunzione e totalizzazione contributi: le differenze
Negli ultimi tempi si è parlato per lo più di ricongiunzione contributi (si vedano i nostri articoli Ricongiunzione contributi finalmente gratuita, Legge di stabilità 2013. Gratuita la ricongiunzione contributi)
E a questo punto è opportuno fare qualche distinzione tra l’uno e l’altro istituto.
Totalizzazione contributi, chi può chiederla
La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita. Esercitano la facoltà prevista della totalizzazione dei contributi versati in modo da ottenere un unico trattamento previdenziale, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati.
Pensione di vecchiaia
Con la totalizzazione dei contributi si può ottenere la pensione di vecchiaia, ovviamente rispettando i requisiti pensionistici previsti dal nostro regime e quindi per la pensione di vecchiaia, raggiungendo i 66 anni e 3 mesi per gli uomini e i 65 anni e 3 mesi per le donne e sempre rispettando l’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni.
Richiesta totalizzazione contributi
La domanda deve essere presentata, dall’assicurato ovvero dal superstite avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Spetta poi all’Ente che riceve la domanda ad avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore, indicati sulla domanda presentata dal lavoratore ovvero dai suoi familiari superstiti. In seguito spetta all’Ente verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente. Una volta effettuata la verifica, spetta all’Inps erogare la pensione in regime di totalizzazione.
Sulle pensioni concesse dopo la totalizzazione dei periodi contributivi, viene applicata l’ordinaria tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi, nonché le trattenute sindacali, mentre non operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo.