Come devono essere dichiarati i redditi per attività di trading online nel caso in cui si abbia un broker estero, in regime dichiarativo? Facciamo un po di chiarezza.
Tassazione Trading Online in regimi dichiarativi
Nella generalità dei casi, secondo quanto disposto dall’agenzia delle entrate con la R.M. N. 76/E del 2016, i redditi degli investimenti finanziari, effettuati attraverso piattaforme online di broker internazionali, costituiscono “redditi diversi di natura finanziaria” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. C-quater del TUIR.
Tali redditi, se percepiti da persone fisiche, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26%.
Ai sensi dell’art. 68 comma 8 del TUIR: l’imponibile è determinato attraverso la somma algebrica dei componenti positivi e negativi, e di tutti gli altri proventi ed oneri posti in essere con gli stessi intermediari finanziari. Ad esempio: sono da considerarsi componenti negativi di reddito, non solo le perdite nette di un operazione di compra/vendita, ma anche gli oneri di gestione del conto trading.
Le minusvalenze nette, realizzate dal contribuente attraverso operazioni di trading, possono essere portate in deduzione delle sole plusvalenze, percepite nello stesso anno e nei 4 successivi.
Proprio per questo motivo, si raccomanda di dichiarare sempre le minusvalenze, anche negli anni in cui non siano stati conseguiti utili da tale attività. Questo perché, come già detto, la deducibilità delle minusvalenze può essere riporta in deduzione anche nei 4 anni a seguire, ma solo se esse vengono dichiarate nell’anno in cui vengono prodotte.
Dichiarazione dei Redditi: quali certificazioni deve rilasciare il broker
Ai fini della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve avvalersi delle certificazioni rilasciate dallo stesso broker.
Tutte le operazioni chiuse ( in perdita o in profitto ) devono essere dichiarate dal contribuente tramite il quadro RT, sezione II, del modello redditi PF.
Nel caso in cui l’attività di trading sia svolta per il tramite di un broker finanziario avente sede all’estero, per scopi di monitoraggio fiscale, deve essere compilato il quadro RW.
Infine, i rapporti con intermediari esteri, devono essere assoggettati all’IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero), calcolata sul valore dei prodotti finanziari, proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, pari al 2 per mille a decorrere dal 2014.