L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) di un soggetto italiano che ha trasferito la propria residenza in Svizzera (paese a fiscalità privilegiata) è sufficiente a superare la “presunzione di residenza” fissata dal TUIR?
La risposta alla domanda è stata data dall’Agenzia delle Entrate in un suo documento di passi recente.
Il trasferimento in Svizzera va sempre giustificato
Con riferimento al concetto di residenza, dobbiamo ricordare che, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del TUIR,
“ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti in Italia, le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Esiste però una presunzione di residenza fiscale in Italia (salvo prova contraria) nei confronti dei cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da uno Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999”
La Svizzera è uno di questi Stati. Dunque, per il legislatore, l’italiano che decide di trasferirsi in Svizzera si considera sempre residente fiscalmente nel nostro Paese (l’imposta sul reddito, dunque, deve essere pagati qui in Italia) salvo che il soggetto dimostri l’effettiva necessità di doversi trasferire nell’altro Paese.
Detto ciò, per l’Amministrazione finanziaria (Risposta n. 460/E del 2020), anche a seguito di iscrizione all’AIRE, sarà necessario la suddetta prova a carico del soggetto che ha deciso di trasferirsi in Svizzera, che come detto rientra nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.
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