Una recente sentenza è tornata su un tema molto delicato in ambito lavorativo: quello del trasferimento di sede del dipendente e delle motivazioni che autorizzano quest’ultimo a rifiutarlo senza rischiare il licenziamento. In particolare la Cassazione, con ordinanza n. 29954/2017, ha respinto il ricorso di una datrice di lavoro che voleva imporre il trasferimento di una lavoratrice sebbene quest’ultima avesse obiettato che lo stato d’ansia gli impediva di raggiungere la sede più lontana ubicata in un altro Comune.
Il lavoratore che rifiuta il trasferimento rischia il licenziamento?
Il Tribunale in primo grado aveva accertato la diagnosi fatta dalla USL locale di “disturbo d’ansia generalizzato” che impediva alla donna di lavorare come portalettere.
Gli Ermellini hanno ribadito anche che i datori di lavoro sono tenuti ad osservare l’articolo 2087 c.c. in termini di tutela delle condizioni di salute dei dipendenti dovendo assicurare la compatibilità dello stato di salute nella scelta della sede di lavoro e delle mansioni affidate.