Salve, volevo chiederle se la scelta della sede, relativamente all’art 21 della L104 si riferisce solo all’ avvicinamento al proprio domicilio, o è indipendente da tutto ciò.
La legge 104 del 1992 prevede all’articolo 33 comma 5 che “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Nella legge 104, quindi, si parla di handicap (articolo 3 comma 1) e non di handicap grave (articolo 3 comma 3). Con l’introduzione della legge numero 183 del 4 novembre 2010, però, sono state apportate delle importanti novità: la legge in questione è andata a modificare l’articolo 33 della legge 104 prevedendo che l’agevolazione per il trasferimento sia fruibile soltanto da coloro che hanno diritto alla fruizione dei permessi legge 104 (quindi handicap con gravità, articolo 3 comma 3).
Il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare con handicap, quindi, laddove possibile, è riconosciuto soltanto al lavoratore dipendente che assiste familiare con handicap grave e, quindi, solo in presenza dell’articolo 3, comma 3.
La legge, quindi, prevede l’avvicinamento al domicilio della persona da assistere. Il trasferimento può essere richiesto soltanto in virtù dell’interesse del disabile a cui si presta assistenza.