Le agevolazioni dei lavoratori previste dalla Legge 104 del 1992 riguardano anche il trasferimento di sede di lavoro. Qualora un lavoratore dipendente, che ha diritto ad usufruire dei permessi concessi a norma della Legge 104/92, richiedesse il trasferimento ad una sede di lavoro più vicina per assistere un familiare disabile, il datore di lavoro dovrà concedere lo spostamento.
Il permessi per astensione al lavoro (3 giorni al mese) per assistere un familiare disabile sono riconosciuti dalla legge, sia al lavoratore stesso in condizioni di disabilità, sia ai familiari fino al 2° grado di parentela o parenti fino al 3° grado nel caso in cui i genitori o il partner della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni di età.
La sentenza della Corte di Cassazione
In particolare, secondo la Legge 104, il lavoratore dipendente che assiste un familiare distante dal luogo dove presta la propria attività lavorativa, può chiedere il trasferimento in una sede più vicina, sempre che l’azienda disponga di tale opportunità. Tale diritto vale anche dopo che il lavoratore ha iniziato a lavorare, quindi per sopraggiunte necessità, e può essere esercitato in qualsiasi momento. In proposito la Corte di Cassazione con la sentenza 6150 del 2019, ha confermato la regola. Secondo i Giudici il lavoratore che assiste un familiare disabile, ai sensi della L. n. 104/1992, avrà diritto al trasferimento in una sede più vicina al domicilio dell’assistito. Dunque, la scelta di una sede di lavoro più vicina al familiare da assistere è consentita non solo all’inizio, ma anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il trasferimento non sarà tuttavia definitivo, ma legato ai bisogni familiari. Qualora venissero meno tali necessità o decadesse il diritto in capo al lavoratore, questi sarà richiamato a prestare la propria attività nella sede di assegnazione.
Agevolazioni principali Legge 104/92
Non tutti i lavoratori hanno diritto ai permessi di cui alla Legge 104.
- Permessi lavorativi retribuiti, pari a 3 giorni al mese, frazionabili anche in modalità oraria;
- rifiuto al trasferimento e al lavoro notturno;
- priorità di scelta nella sede, se dipendente pubblico;
- congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nella vita lavorativa;
- agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi ed attrezzature, per le spese mediche e di assistenza specifica”.