Se l’azienda impone al lavoratore la trasferta in un giorno non lavorativo o festivo oltre all’indennità di trasferta in sostituzione o in aggiunta alle spese sostenute, anche le ore lavorate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario o straordinario festivo.
A stabilirlo una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 12895 del 2002 ricordando che in alcuni Ccnl sono comprese anche delle indennità per i tempi di viaggio, un compenso che spetta al lavoratore per la durata del viaggio che non viene riconosciuto se il lavoratore già riceve una indennità di trasferta.
Rimborso tempo di viaggio: a quanto ammonta?
Il compenso dovuto al lavoratore per il tempo del viaggio è pari a:
la normale retribuzione per il tempo che coincide con il normale orario di lavoro giornaliero
una percentuale della normale retribuzione oraria per le ore che eccedono l’orario di lavoro normale, percentuale che varia in base al ccnl del settore.
Trasferte nei festivi: come funzionano?
Per gli spostamenti nelle giornate festivi sono gli stessi contratti collettivi aziendali a prevedere il trattamento da corrispondere per il tempo del viaggio ma in ogni caso si prevede quasi sempre che al lavoratore venga riconosciuto un riposo compensativo pari alla durata del viaggio.
Non bisogna però confondere il dipendente in trasferta con il trasfertista poichè il trasfertista è colui che non ha una sede fissa di lavoro mentre il dipendente in trasferta viene trasferito presso una sede di lavoro differente da quella abituale.
Indennità di trasferta
Il lavoratore in trasferta, oltre che con la normale retribuzione, viene pagato anche con una indennità di trasferta per le spese sostenute per il viaggio, il vitto e l’alloggio.
L’indennità di trasferta sono esenti da tassazione entro i seguenti limiti giornalieri:
- 46,48 euro per le trasferte in Italia
- 77,47 euro per le trasferte all’estero