Dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti commercio al dettaglio sono tenuti a dotarsi di registratore telematico o quantomeno a inviare i dati dei corrispettivi tramite la procedura “documento commerciale on line”. Dalla stessa data, non è più utilizzabile la modalità transitoria che l’Agenzia delle entrate aveva messo a disposizione per coloro che ancora non erano dotati di registratori telematici e utilizzavo i vecchi registratori di cassa.
Le violazioni che saranno commesse a partire dal 1° gennaio 2021 saranno soggette al nuovo sistema sanzionatorio previsto dalla Legge di bilancio 2021.
La trasmissione telematica dei corrispettivi
L’obbligo di memorizzazione elettronica trasmissione telematica dei corrispettivi opera:
- dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con un volume d’affari non superiore a 400.000 €;
- già dal 1° luglio 2019 per coloro che presentavano un volume d’affari superiore.
Si considera il volume d’affari complessivo 2018 e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso soggetto passivo.
L’obbligo è adempiuto tramite i registratori telematici che memorizzano i dati delle singole operazioni al dettaglio e a chiusura di cassa inviano il file all’Agenzia delle entrate. In realtà, la trasmissione del file all’Agenzia delle entrate può avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
In tal modo, lo scontrino è stato sostituito dal c.d documento commerciale. Tale documento non ha valore fiscale ma comunque ha piena validità per quanto riguarda l’eventuale cambio o reso merce. Tuttavia può essere riconosciuto valore fiscale al documento commerciale riportando il codice fiscale o la partita iva di colui che acquista il bene o il servizio.
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica de corrispettivi, fa venire meno alcuni adempimenti contabili.
Infatti, con la trasmissione telematica sono assolti gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, ex art,24 del DPR 633/1972, decreto Iva.
Attenzione, non tutte le operazioni sono oggetto di trasmissione all’Agenzia delle entrate. Infatti, rimangono escluse le operazioni che non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale e altre evidenziate nel D.M. M.E.F. 10 maggio 2019 e dal successivo D.M. 24 dicembre 2019, “Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attivita’ esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
La moratoria delle sanzioni: il precedente intervento del D.L. Rilancio
Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo in parola, era stata prevista una moratoria delle sanzioni per violazioni dell’obbligo in esame. Le sanzioni oggetto di moratoria erano quelle previste dal D.Lgs 471/1997.
Nello specifico le sanzioni non trovano applicazione se:
- la trasmissione telematica è comunque effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- fermo restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In tale periodo di moratoria, gli esercenti non ancora dotati di registratore telematico, potevano continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale. Salvo emissione della fattura su richiesta del cliente. Parimenti, era da rispettare l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fino alla messa in uso del registratore telematico.
In tale periodo transitorio, l’invio dei corrispettivi doveva avvenire entro la fine del mese successivo alle operazioni di vendita. A tal proposito con il provvedimento, Agenzia delle entrate, del 4 luglio 2019, sono state individuate le modalità transitorie di invio dei corrispettivi.
Proroga della moratoria delle sanzioni corrispettivi telematici: il D.L. Rilancio
La moratoria delle sanzioni è stata oggetto di proroga con il D.L 34/2020, decreto Rilancio.
Tali operatori economici potevano:
- emettere ancora scontrini e ricevute fino a fine 2020,
- avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri e la tenuta del registro dei corrispettivi.
Attenzione, il periodo transitorio è terminato alla data del 31 dicembre 2020. Ciò comporta che, dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti commercio al dettaglio sono tenuti a dotarsi di registratore telematico o quantomeno a inviare i dati dei corrispettivi tramite la procedura “documento commerciale on line“. Dalla stessa data, non è più utilizzabile la modalità transitoria che l’Agenzia delle entrate aveva messo a disposizione per coloro che ancora non erano dotati di registratori telematici e utilizzavo i vecchi registratori di cassa(vedi paragrafo precedente).
Dunque, non vi è stata alcuna ulteriore proroga delle moratoria delle sanzioni. Ciò che è stato prorogato è solo l’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi. Infatti, anziché dal 1° gennaio 2021, i Registratori telematici, dovranno essere aggiornati entro il 1° aprile 2021, affinchè i dati dei corrispettivi siano inviati con le nuove specifiche tecniche (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0). La proroga è stata disposta con apposito provvedimento del 23 dicembre 2020.
Dal 1° gennaio 2021, per tutti i soggetti tenuti all’invio dei corrispettivi giornalieri troveranno applicazione le nuove sanzioni previste dalla Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021.
Sanzioni corrispettivi telematici: novità nella Legge di bilancio 2021
Con la Legge di bilancio 2021, scende dal 100% al 90% dell’imposta evasa, la sanzione prevista per violazioni dell’obbligo in esame. Nello specifico, la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è ora punita una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
In caso di quattro distinte violazioni in un quinquennio, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima:
- da tre giorni a un mese oppure,
- se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi.
Sanzione già applicabile per violazioni relative a scontrini e ricevute fiscali.
Attenzione, se l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo, si applica una sanzione amministrativa meno pesante. Infatti la sanzione è pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza tener conto dell’articolo 12 del Dlgs n. 472/1997 (“Concorso di violazioni e continuazione”).
Sanzioni corrispettivi telematici: l’irregolare funzionamento dei registratori telematici
La sanzione del 90% trova applicazione anchein caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. Ancora, qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
E’ punita anche l’omessa installazione del registratore telematico. Infatti, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
Per chi manomette o altera i registratori oppure li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la sanzione da 3mila a 12mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Per l’omessa installazione dei registratori telematici e per la loro manomissione o alterazione si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi). Sanzione già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini.
Le nuove sanzioni sono inserite all’art.6, 11 e 13 del D.lgs 471/1997.