In risposta all’interpello di un contribuente, n 522 del 13 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Welfare aziendale – Articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del TUIR”, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti sul tema delle agevolazioni fiscali per welfare aziendale.
In particolare, l’istante, fra le atre cose, chiede se sia possibile poter usufruire delle sopra citate agevolazioni fiscali per le spese inerenti trattamenti estetici in favore dei dipendenti.
Vediamo quale è stata la risposta dell’ADE.
Trattamenti estetici: possono rientrare nei piani di welfare aziendale?
Con la risposta sopra citata, l’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, rigetta la possibilità di far rientrare le spese per trattamenti estetici tra servizi concessi ai dipendenti all’interno di un piano di welfare aziendale. L’Ade, a tal proposito, fornisce le seguenti motivazione:
“La possibilità di ricondurre i trattamenti estetici presso centri specializzati tra i benefit di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, come precisato nella citata circolare n. 28/E del 2016, paragrafo 2.1, nell’ambito oggettivo di applicazione della norma, che comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto danza di cui all’articolo 100 comma 1 del Tuir”, rientrano, ad esempio l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro.
L’attività dei centri estetici si esplica in servizi alla persona non aventi rilevanza sociale come richiesto dalla disposizione stessa e, pertanto, non rientrando tra le finalità di cui all’articolo 100, comma 1, del Tuir, e, dunque, non può godere del regime di favore.
L’Iva è detraibile?
In merito alla detraibilità dell’IVA sull’acquisto dei trattamenti estetici, l’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ammette la detrazione dell’imposta assolta “in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte, professione”.
Nel caso di specie, si ritiene che “manchi il requisito dell’inerenza in quanto i trattamenti estetici non presentano “un stretto rapporto di strumentalità tra l’esercizio dell’attività svolta dal soggetto passivo e l’utilizzo del bene o del servizio”.
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