Quando non spetta la tredicesima?
La tredicesima matura soltanto sulle giornate retribuite dello stipendio, quindi non matura nei seguenti casi:
- per aspettativa non retribuita
- per il congedo parentale (astensione maternità facoltativa)
- per l’astensione dal lavoro per la malattia dei figli
- assenza dal lavoro per malattia oltre il periodo di comporto
Tredicesima e lavoro part time
Come matura la tredicesima nei contratti di lavoro part time? Dipende essenzialmente dal tipo di part time applicato nel contratto di lavoro.
Se il
part time è orizzontale, ovvero se si lavora tutti i giorni con meno ore rispetto all’orario full time, la tredicesima matura in maniera ordinaria poiché è calcolata sulla retribuzione corrente che è proporzionata all’orario di lavoro parziale. Ovviamente anche la tredicesima, in questo caso sarà automaticamente ridotta e proporzionata all’orario di lavoro. Per il
part time verticale, invece, quando il lavoratore fa orario di lavoro pieno ma solo per alcuni giorni la settimana, se l’attività non è prestata per il mese intero, la tredicesima viene calcolata intera quando risultano lavorate almeno 15 giornate al mese. Se i giorni di lavoro sono meno di 15 non si maturerà nessun rateo per la tredicesima.