Non solo freddo, pioggia e gelo, ma anche caldo eccessivo costituisce evento per far scattare la cassa integrazione. Non è una novità, ma date le circostanze eccezionali di questa torrida estate, l’Inps ci tiene a precisarlo.
Interessati sono tutti i lavoratori dipendenti che svolgono attività all’esterno dove non è possibile lavorare in condizioni climatiche estreme. In particolare gli operai sui cantieri, sulle strade e sui campi agricoli. La cassa integrazione in questi casi è riconosciuta se l’attività viene sospesa.
Quando fa troppo caldo scatta la cassa integrazione
Di regola tutti gli eventi atmosferici eccezionali e le condizioni climatiche estreme rientrano nel diritto alla cassa integrazione ordinaria (CIGO).
Per quanto riguarda le ondate anomale di calore di questa estate, la temperatura – dice la legge – deve superare i 35 gradi per dare corso alla cassa integrazione. Anche solo per un giorno o qualche ora. In questo caso è invocabile dall’azienda l’evento meteo eccezionale con conseguente sospensione dell’attività lavorativa.
Di regola si fa riferimento alle temperature “percepite”. Queste notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto, della ubicazione del cantiere o luogo di lavoro, ecc. Trattasi spesso di lavori usuranti.
Cosa dice la circolare Inps
A tal fine e per maggiori dettagli operativi sulla richiesta di cassa integrazione salariale, l’Inps invita a consultare la circolare n. 139 del 1 agosto 2016 che riporta le modalità per avviare il procedimento.
A riguardo è precisato che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Ma anche le temperature inferiori a tale valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento della cassa integrazione, purché il caldo percepito sia superiore ai 35 gradi.
La valutazione della temperatura spetta all’Inps sulla base dei riscontri forniti dal centro meteo locale.
L’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Specificando il tipo di attività svolta nelle giornate in questione.