L’ulteriore detrazione per 4 figli a carico spetta anche qualora i figli sono avuti da matrimoni diversi. E’ l’importante aspetto che emerge dalle istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione reddituale (Modello 730 e Modello Redditi) riferite al quadro dei familiari a carico. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, si considerano familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione reddituale hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (il limite è innalzato a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni).
Nel rispetto dei citati limiti, possono considerarsi fiscalmente a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”. Con riferimento a quest’ultima categoria, infatti, possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne. Con riferimento alla
percentuale di detrazione spettante valgono regole precise. Nel dettaglio, in linea generale questa non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori ma laddove essi non siano legalmente ed effettivamente separati il beneficio deve essere ripartito nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la stessa non possa essere fruita in tutto o in parte da chi dei due ha prodotto il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, invece, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Anche in questo caso è possibile, di comune accordo, attribuire l’intera detrazione a chi dei due ha reddito complessivo più elevato. Resta fermo che se un genitore fruisce al 100% della detrazione l’altro genitore non può goderne e che essa spetta per intero ad uno solo dei due quando l’altro è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi: a) figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato; b) figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
L’ulteriore detrazione
L’art. 12, comma 1-bis del Tuir prevede poi un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro cui si ha diritto laddove spettano le detrazioni per figli a carico e si hanno almeno quattro figli (anche solo per una parte dell’anno). Anche qui valgono regole precise: la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni di cui sopra. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero ed in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la stessa spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Potrebbe, tuttavia, accadere che la condizione dei quattro figli sussista ma si tratti di figli avuti da matrimoni diversi (ad esempio due di essi avuti da un matrimonio e altri due da altro matrimonio).
In questa ipotesi le detrazione è persa? E’ il dubbio che si pongono i contribuenti.
E’ possibile stare sereni a tal proposito, poiché in questo caso la norma prevede che il beneficio spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico. Stessa cosa, invece, non accadrà laddove ad esempio due figli si sono avuti dall’ex moglie ed altri due da un rapporto di convivenza di fatto. E’ bene precisare che la detrazione in commento è fissa, nel senso che non è pari a 1.200 euro per ciascuno dei quattro figli ma è riconosciuta una tantum.