Tra le numerose scadenze fiscali che caratterizzano il calendario fiscale 2024 il Modello EAS occupa un posto di rilievo. La peculiarità dell’adempimento risiede nel suo essere un requisito specifico per determinate categorie di soggetti che intendo godere di alcuni benefici fiscali.
Ma cosa implica esattamente questa dichiarazione? E chi sono i soggetti direttamente coinvolti o esonerati da questo obbligo?
Si tratta di un Modello EAS deve essere presentato dagli enti associativi che aspirano a beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali. Le disposizioni normative italiane, infatti, prevedono che certe entrate, quali quote e contributi associativi e, in determinate circostanze, i corrispettivi percepiti dagli enti, non siano considerate imponibili ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, a patto di rispettare precisi requisiti stabiliti dalla legge.
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Con il Modello EAS, dunque, detti soggetti vanno a dichiarare all’Agenzia Entrate i dati e le informazioni fiscali che legittimano l’accesso a tali facilitazioni.
Nonostante l’ampio raggio di applicazione, esistono categorie specifiche di enti associativi che sono esentate dalla presentazione del Modello EAS:
- enti associativi dilettantistici registrati al CONI che non esercitano attività commerciali.
- associazioni pro-loco che optano per un regime agevolato avendo realizzato proventi inferiori a 250.000 euro nell’anno fiscale precedente.
- organizzazioni di volontariato registrate a livello regionale che si limitano a svolgere attività commerciali marginali, come definite dal Dm 25 maggio 1995.
- patronati che non sostituiscono le associazioni sindacali promotrici nelle loro attività istituzionali.
- onlus e enti soggetti a specifiche discipline fiscali, come i fondi pensione.
Modello EAS 2024, i tempi di presentazione
Regola vuole che il Modello EAS si presenta entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, in condizioni normali, non necessita di essere ripresentato annualmente.
Tuttavia, è richiesta una nuova presentazione in caso di variazioni dei dati precedentemente comunicati. Queste modifiche devono essere segnalate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di rilevazione della variazione.
Per gli enti che dovessero mancare la scadenza, è prevista la possibilità di una “remissione in bonis“. Questo significa poter inviare il Modello EAS entro il 15 ottobre 2024, coincidente con la scadenza del Modello Redditi/2024 (anno d’imposta 2023), sottostando però al pagamento di una sanzione pari a 250 euro. Questa opzione rappresenta una sorta di salvagente per quegli enti che, per qualsiasi motivo, si trovassero in ritardo nella presentazione.
Per i soggetti coinvolti, dunque, essere consapevoli dei propri obblighi, così come delle possibili esenzioni, è fondamentale per navigare con sicurezza il complesso mondo delle normative fiscali, evitando sanzioni e garantendo allo stesso tempo l’accesso a tutti i benefici fiscali disponibili. Con la giusta preparazione e informazione, dunque, la presentazione del Modello EAS può trasformarsi da un compito gravoso a un’opportunità per consolidare la propria posizione fiscale in modo vantaggioso.
Riassumendo
- il Modello EAS lo devono presentare gli enti associativi per godere dei benefici fiscali per loro previsti
- si presenta la prima volta entro 60 giorni dalla costitutuzione
- negli anni successivi si presenta solo se nell’anno d’imposta si verificano delle variazioni
- nel caso di cui al punto precedente bisogna presentare il modello entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni
- quindi, entro il 31 marzo 2024 (ovvero 2 aprile) presentano il Modello EAS gli enti associativi con variazioni avvenute nel 2023
- chi salta la scadenza può fare la remissione in bonis che prevede una sanzione di 250 euro.