Cessione del credito e sconto in fattura, sono ancora ammesse le due opzioni nel 2024? La risposta è affermativa ma deve essere accompagnata da puntuali precisazioni per evitare di creare false illusioni per i contribuenti che stanno ancora pensando di ristrutturare la propria casa approfittando dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il discorso interessa soprattutto le due agevolazioni più richieste: Superbonus e bonus 75%.
Vediamo rispetto a queste due agevolazioni come funziona le cessione del credito e lo sconto in fattura 2024.
La cessione del credito e lo sconto in fattura
Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ex art.121 del DL 34/2020, permettono al contribuente di recuperare tutta o parte della spesa necessaria per ristrutturare la propria casa. Sono due meccanismi agevolativi che hanno rappresentato una novità assoluta nel panorama dei bonus edilizi. Prima sempre ancorati alla detrazione per quote annuali in dichiarazione dei redditi.
Nel corso del tempo, le regole alla base del funzionamento di sconto e cessione sono state stravolte: si è passati da una mancanza di regolamentazione adeguata ad un eccesso di paletti con previsione di asseverazioni tecniche, visto di conformità, attestazione sulla congruità dei prezzi. Solo i lavori in edilizia libera si salvano dal visto e dalla congruità dei prezzi e quelli di importo non superiore a 10.000 euro.
A ogni modo, nel rispetto di precisi paletti le due opzioni sono ancora possibili.
Bonus 75%. Le nuove regole per la cessione
Rispetto al bonus 75%, con il DL 212/2023 il Governo Meloni ha stravolto l’agevolazione intervenendo anche sulle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito 2024. Nei fatti è stato approvato un bel taglio al bonus 75%.
In particolare, oltre a ridurre al lumicino la lista lavori agevolabili, il decreto 212 ha previsto che le due opzioni sono ancora ammesse per le spese spese sostenute da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (da rapportare al c.d. quoziente familiare, comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Nessun limite reddituale deve esser rispettato laddove nel nucleo familiare del contribuente ci sia un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi della L.
Dunque, in sintesi le due opzioni sono ammesse ma solo rispetto ai pochi lavori ora agevolati la 75%.
Lavori agevolabili della vecchia lista
A ogni modo, via libera allo sconto in fattura e alla cessione del credito con la vecchia lista dei lavori agevolabili (sostituzione infissi, rifacimento bagno, ecc.), per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data 29 dicembre 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, è richiesto che siano già iniziati i lavori; nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
In questi casi, anche nel 2024 si ha diritto allo sconto in fattura e alla cessione.
Cessione del credito Superbonus
Più complicato il discorso sul superbonus.
In questo caso, per capire quando è ancora possibile la cessione o lo sconto bisogna riprendere una norma un po’ più datata.
In particolare, il DL 11/2023 ha eliminato le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Tuttavia, le citate opzioni sono ancora ammesse per il superbonus se alla data del 16 febbraio 2023:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
- gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, edilizia libera, è richiesto l’inizio dei lavori.
Per gli interventi in edilizia libera è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR n.
Superbonus 2024 e 2025
Nel rispetto delle suddette condizioni, sarà possibile sfruttare il superbonus condomini al 70% per il 2024 o al 65% per il 2025, anche con sconto/cessione del credito.
Nessun discorso per le unifamiliari, posto che l’agevolazione ha finito la propria operatività al 31 dicembre 2023.
Anche per gli interventi diversi da quelli superbonus con titolato abilitativo entro il 16 febbraio 2023 si prendono sconto o cessione. Anche con spese 2024.
Interventi in zone sismiche
Il DL 212, decreto superbonus, ha rivisto anche le regole per lo sconto e per la cessione applicata agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3. In particolare, le opzioni sono ammesse solo per interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per i quali sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. Si veda l’art.2, c.1 del DL 212.
Riassumendo…
- Sconto in fattura e cessione del credito sono ancora ammesse nel 2024;
- le condizioni da rispettare ai fini delle due opzioni sono diverse a seconda del bonus edilizio richiesto;
- per il Superbonus serve la comunicazione di inizio lavori asseverata antecedente al 17 febbraio.