E’ meglio presentare il 730 indicando il datore di lavoro che effettuerà i conguagli in busta paga o conviene presentare il 730 senza sostituto d’imposta e gestire da se rimborsi e pagamenti delle imposte? La domanda che ci siamo appena posti quest’anno riguarda tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Infatti, grazie alla riforma fiscale anche chi ha un datore di lavoro tenuto ad effettuare i conguagli in busta paga può decidere di presentare il 730 senza sostituto d’imposta.
A cambiare sono soprattutto le modalità di effettuazione dei conguagli: a debito o a credito. Infatti la dichiarazione dei redditi può chiudere con un saldo Irpef positivo o negativo.
Se l’imposta versata nel corso dell’anno tenendo conto di eventuali detrazioni indicate nel 730 è superiore a quella effettivamente dovuta, il contribuente avrà diritto ad un rimborso.
Vediamo nello specifico quali sono i vantaggi del 730 senza sostituto.
Il 730 senza sostituto
La riforma fiscale allarga a tutto campo la possibilità di presentare il 730 senza indicare un sostituto d’imposta.
A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all’art. 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, (..).
Si veda il comma 2, art. 2 , D.Lgs. n. 1/2024.
Nei fatti anche chi avrebbe un datore di lavoro che può effettuare i conguagli in busta paga, può decidere di ricorrere al 730 senza sostituto d’imposta.
Si tratta di una norma che non rappresenta una novità assoluta visto che un intervento del tutto uguale era stata adottato già durante la pandemia; ciò per evitare che problemi di liquidità da parte dell’azienda potessero impattare in negativo sui rimborsi spettanti al lavoratore.
Detto ciò, a livello operativo chi decide di presentare un 730 senza sostituto, nel frontespizio del 730 nelle informazioni relative al contribuente dovrà indicare:
- la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e
- nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Attenzione, il 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
Nei fatti, la modalità senza sostituto può riguardare sia il 730 ordinario che quello precompilato.
Un rimborso diretto sul conto senza passare per la busta paga. Ecco perchè conviene il 730 senza sostituto
La differenza principale tra 730 senza sostituto e 730 con sostituto d’imposta riguarda le modalità di effettuazione dei conguagli a credito o a debito. La riforma della riscossione prevede cattive notizie sui rimborsi.
Detto ciò, chi presenta il 730 senza sostituto anche se ha un datore di lavoro non riceverà i conguagli direttamente in busta paga. Infatti, il lavoratore gestirà da se rimborsi e pagamenti delle imposte.
Nello specifico, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- paga l’F24 in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa,
- entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna, per il pagamento, l’F24 compilato al contribuente.
Si vedano le istruzioni di compilazione del modello 730-2024.
Se si presenta il 730 precompilato senza sostituto direttamente all’Agenzia delle Entrate (tramite portale della precompilata), è possibile eseguire il pagamento on line tramite una procedura guidata presente sul portale della precompilata . In alternativa, il contribuente stampa l’F24 precompilato ed effettua il pagamento utilizzando i canali tradizionali. Ad esempio l’home banking.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, lo stesso è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.
L’accredito del rimborso può avvenire anche sul conto corrente del contribuente. A tal fine è necessario comunicare la proprie coordinate bancarie all’Agenzia delle entrate. Le coordinate possono essere comunicate tramite la propria area riservata Fisconline.
Rimborsi e controlli preventivi
Anche se il dichiarativo viene presentato senza sostituto d’imposta, possono trovare applicazione i c.d. controlli preventivi. Dunque da questo punto di vista non cambia nulla sulle eventuali verifiche effettuate dal Fisco sui rimborsi.
Cosicché, in caso di modifiche al 730 precompilato che incidono sul reddito dichiarato o sull’imposta da versare che:
- presentano elementi di incoerenza;
- determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro;
- l’Agenzia delle entrate può effettuare i c.d. controlli preventivi.
Si tratta di controlli effettuati in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
I controlli preventivi in parola, possono essere attivati entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. Ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Se scattano i controlli preventivi sui rimborsi questi saranno erogati entro marzo dell’anno successivo.
Riassumendo…
- Grazie alla riforma fiscale, anche chi ha un datore di lavoro tenuto ad effettuare i conguagli può decidere di presentare il 730 senza sostituto d’imposta;
- rispetto al modello “ordinario” cambiano le modalità di effettuazione dei conguagli, a credito o a debito;
- i rimborsi arrivano direttamente sul conto corrente.