L’Inps fa il punto sull’ indennità o disoccupazione una tantum prevista per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto.
Una tantum co co pro
La circolare n. 38 dell’Inps stabilisce proprio la disciplina della indennità ai collaboratori coordinati e continuativi. La legge di riforma del mercato del lavoro del Ministero Fornero ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali. In particolare è stata riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti.
Una tantum co co pro, chi può beneficiarne
I beneficiari della prestazione indennità una tantum sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps. Sono esclusi invece per espressa previsione normativa, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo. Sono invece esclusi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto. Rimangono esclusi coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto, quali gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Contributi una tantum
Ai lavoratori co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata si applicano le aliquote contributive previste per l’anno 2013 nella misura pari al 27%.
Requisiti disoccupazione una tantum
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L’assegno una tantum è riconosciuto ai collaboratori che:
– hanno operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
– hanno conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fisica le non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;
– con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata Inps un numero di mensilità non inferiore a uno;
– abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
– risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata Inps.
Soprattutto per quanto riguarda il requisito della monocommittenza, l’Inps nella sua circolare spiega che a differenza della previgente disciplina, questa non è più riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello al termine del quale si è verificato l’evento “fine lavoro”, ma “all’anno precedente”, ma deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro.
In relazione alla finalità di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo. Per quanto invece attiene al periodo di disoccupazione necessario per ottenere l’assegno una tantum co co pro, la legge di riforma Fornero richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Disoccupazione una tantum
Considerando che la prestazione una tantum in oggetto entra in vigore dal 1 gennaio 2013 e che la precedente disciplina non richiedeva lo stato di disoccupazione ma faceva riferimento all’assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi, in fase di applicazione, sulla base di specifici indirizzi ministeriali, si precisa che solo ed esclusivamente nella domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012.
A tal proposito si fa presente che il requisito della disoccupazione, che la previgente disciplina richiedeva in relazione all’evento “fine lavoro” (e quindi all’anno in corso), viene ora richiesto dalla legge di riforma in riferimento “all’anno precedente”. Di conseguenza è possibile la presentazione della domanda di disoccupazione una tantum per i collaboratori a progetto, anche in costanza del rapporto di lavoro.
Domanda disoccupazione una tantum co co pro
Venendo al capitolo riguardante proprio la domanda di prestazione una tantum co co pro, l’Inps nella sua circolare chiarisce che questa deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. E’ bene sottolineare che al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.
Il nuovo modello di domanda di prestazione tiene conto delle novità intervenute e sarà disponibile sul sito dell’Istituto non appena ultimate le variazioni, ma è ancora utilizzabile il modello SR92 per la richiesta della indennità per gli eventi fine lavoro fino al 31 dicembre 2012.
L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
La prestazione, per disposizione di legge, è liquidata:
– in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;
– in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro (esempio: per un importo della prestazione pari a 2.400 euro, verranno erogati un primo importo mensile pari a 1.000 euro, un secondo importo mensile pari a 1.000 euro, un
In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.