Come di consueto, il prossimo mese di giugno segnerà il primo mese di scadenza delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali che si dovranno pagare con riferimento all’anno 2012.
Qui di seguito si espongono, in via sintetica, le principali scadenze relative ai prossimi pagamenti dovuti dai contribuenti a titolo di imposte sul reddito e contributi, fornendo altresì utili indicazioni circa le possibilità di effettuare eventuali rateizzazioni.
Scadenza Unico: le imposte che dovranno essere versate
Il prossimo 18 giugno 2012 scade il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2012.
Il versamento riguarda:
• sia il saldo relativo al periodo di imposta 2011;
• che il primo acconto per il periodo di imposta 2012.
Il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 18 giugno 2012 può essere effettuato anche entro il 18 luglio 2012. In questo caso, però, è dovuta una maggiorazione dello 0,40%.
Il secondo versamento di acconto, sempre relativo al periodo di imposta 2012, dovrà essere versato entro il 30 novembre 2012.
Modello Unico 2012: Eventuale rateazione
Il versamento del saldo 2011 e del primo acconto 2012 in scadenza al 18 giugno 2012 ovvero al 18 luglio 2012 possono essere rateizzati.
Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente:
• sia titolare o meno di partita Iva
• e a seconda della data di versamento della prima rata.
La rateazione comporta l’applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui avviene il versamento.
Il secondo acconto per il periodo di imposta 2012 non può essere rateizzato.
Scadenza Versamento IVA
L’importo dovuto a titolo di saldo Iva per il periodo di imposta 2011 (la cui scadenza ordinaria era il 16 marzo scorso) può essere versato dai soggetti che presentano la dichiarazione Iva assieme al modello Unico entro il 18 giugno 2012.
In questi casi, dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 17 marzo 2012 e il 18 giugno 2012.
Modalità di versamento e compensazione
I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello F24.
I codici di versamento da utilizzare per il versamento delle imposte in oggetto sono i seguenti:
Tipologia di imposta |
IRPEF |
IRES |
Imposte sui redditi – saldo |
4001 |
2003 |
Imposte sui redditi – acconto prima rata |
4033 |
2001 |
Imposte sui redditi – acconto seconda rata |
4034 |
2002 |
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Iva annuale saldo |
6099 |
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Irap – saldo |
3800 |
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Irap – acconto prima rata |
3812 |
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Irap – acconto seconda rata |
3813 |
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Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario |
1668 |
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Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni |
3805 |
Credito d’imposta
Si ricorda che gli eventuali crediti di imposta che si determinano nel modello Unico 2012 si sarebbero già potuti utilizzare in compensazione sin dal 1° gennaio scorso (2012). Tale prerogativa era possibile purché i contribuenti fossero stati in grado di effettuare i conteggi in via anticipata ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione non si materializzi inferiore a quello effettivamente spettante sulla base del modello Unico 2012 che sarà trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 settembre.
A tal fine, ci preme ricordare che il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad 516.456,90 euro per ciascun anno solare. Pertanto, il contribuente, a sua scelta, può avvalersi della:
• compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
• compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero, senza presentare il suddetto modello, gestendo la compensazione esclusivamente nel modello UNICO di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).
Società di capitali
Per quanto riguarda le società di capitali, si ricorda che la scadenza per il versamento delle imposte è strettamente correlata alla data di approvazione del bilancio.
In particolare, qualora:
approvazione bilancio al 31/12/2011 (es. 1/1 – 31/12/2011) |
Termine di versamento imposte |
ENTRO 120 giorni dal 31/12/2011 |
18/06/2012 |
OLTRE 120 giorni dal 31/12/2011 |
Il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione |
se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31/12/11 |
il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 16 luglio 2012 |