Unioni civili e pensione di reversibilità. Chi può richiederla per gli anni passati?

La Cassazione, ordinanza 21 agosto 2024 n. 22992, ha rimandato la questione pensione di reversibilità e Unioni Civili alle Sezioni Unite
1 mese fa
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Pensione di reversibilità e indiretta
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Torna alla ribalta la questione del riconoscimento della pensione di reversibilità per il partner (e per i figli) del componente dell’unione civile deceduto prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà.

Con alcune sentenze era stata negata la pensione in quanto mancava un preesistente rapporto giuridico, posto che solo dal 2016 le Unioni Civili hanno trovato puntuale riconoscimento giuridico. Con equiparazione tra matrimonio e unione civile soprattutto per quanto riguarda i diritti riconosciuti alle coppie omosessuali.

La questione ora diventa ancora più urgente posto che la Cassazione, ordinanza 21 agosto 2024 n.

22992, ha rimandato alle Sezioni Unite la valutazione del mancato riconoscimento da parte dell’INPS della pensione di reversibilità al partner superstite che abbia convissuto, prima dell’unione civile. Stessa cosa dicasi per i figli delle coppie omosessuali nati con la maternità surrogata.

La pensione di reversibilità

Prima di entrare nello specifico della questione è utile riprendere le peculiarità che caratterizzano la pensione di reversibilità.

Si tratta di un diritto cristallizzato in favore dei familiari superstiti del pensionato deceduto. O dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del soggetto deceduto.

Hanno diritto alla pensione in parola (Fonte portale INPS):

  • il coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A queste condizioni si ha diritto alla pensione di reversibilità.

Pensione di reversibilità. Quanto spetta?

La pensione è riconosciuta in percentuale rispetto all’assegno liquidato al familiare deceduto. O che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%.

Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • ecc.

Nei fatti, la pensione viene riconosciuta sia sulla base del grado di parentela con il deceduto sia sulla base della propria situazione reddituale.  Con specifiche riduzioni dell’assegno al crescere del proprio reddito.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato.

La pensione di reversibilità va indicata nel 730.

Unioni civili e pensione di reversibilità. Chi può richiederla per gli anni passati?

In base a quanto detto fin qui, la pensione di reversibilità spetta anche al superstite delle unioni civili. Infatti, la c.d. Legge Cirinnà (L. n°76/2022) ha assicurato la piena tutela dei diritti derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Dunque, i diritti e i doveri associabili ai coniugi vengono estesi ad ognuno dei partner dell’unione civile.

Tuttavia, il problema si pone per i rapporti sorti prima del 2016. In particolare per il riconoscimento della pensione di reversibilità per il partner (e per i figli) del componente dell’unione civile deceduto prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà. La questione dunque riguarda  la spettanza della pensione di reversibilità al partner superstite che abbia convissuto prima dell’unione civile e ai figli.

Diverse sentenze (vedi ad esempio Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021 n. 24694) hanno negato il riconoscimento dell’assegno.

Posto che manca qualsiasi rapporto giuridico preesistente. Infatti, il conviene more uxorio (prima dell’Unione civile) non può essere assimilato al coniuge: solo a quest’ultimo può essere riconosciuta la “reversibilità” sulla base di un rapporto preesistente.

A ogni modo, la Cassazione, ordinanza 21 agosto 2024 n. 22992, ha rimandato alle Sezioni Unite la valutazione del no dell’INPS al riconoscimento della pensione ai suddetti soggetti.

I punti di domanda?

Le Sezioni Unite potrebbero essere chiamate a valutare le seguenti questioni (fonte cortedicassazione.it):

  • se il diritto all’erogazione della pensione indiretta spetti anche al partner superstite di un’unione omoaffettiva, ove il decesso sia intervenuto prima dell’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016;
  • se il suddetto beneficio spetti anche al figlio minore della coppia omosessuale, nato a seguito di maternità surrogata, in caso di decesso del genitore intenzionale;
  • se il rifiuto opposto dall’INPS al riconoscimento della pensione di reversibilità ai suindicati soggetti e la relativa normativa nazionale configurino una condotta discriminatoria.

Vedremo cosa deciderà in merito la Cassazione a Sezioni Unite.

Riassumendo…

  • Grazie alla Legge Cirinnà, anche le unioni civili danno diritto alla pensione di reversibilità;
  • diverse sentenze però negano la pensione di reversibilità per il partner (e per i figli) del componente dell’unione civile deceduto prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà;
  • la Cassazione, ordinanza 21 agosto 2024 n. 22992, ha rimandato la questione sulla pensione di reversibilità e Unioni Civili alle Sezioni Unite.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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