Il nostro legislatore è più volte intervenuto sul limite all’utilizzo del contante. In precedenza fissato a 3.000 euro è stato poi abbassato a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La soglia si abbasserà a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
Tuttavia, è permesso, per alcuni contribuenti derogare a tale limite e, quindi, vendere beni e prestare servizi consentendo il pagamento in contanti da parte dei propri clienti per importi superiore ai predetti limiti ma entro la soglia di 15.000 euro.
La possibilità di derogare è prevista per coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia e dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e residenti al di fuori del territorio dello Stato.
La deroga all’uso del contante: l’obbligo di “comunicazione polivalente”
Chi intende godere della deroga deve trasmettere preventivamente (quindi prima di porre in essere le operazioni di cessione) apposita comunicazione (c.d. “comunicazione polivalente”) all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale nel quale finirà il versamento del denaro contante. Il commerciante o l’agenzia di viaggi interessarti a derogare deve, in dettaglio:
- fare la comunicazione polivalente preventiva all’Agenzia delle Entrate
- acquisire, al momento di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi, fotocopia del passaporto del cliente
- farsi rilasciare autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza di quest’ultimo
- versare su conto corrente, entro il giorno successivo, l’importo incassato in contanti, consegnando all’istituto di credito (banca, posta, ecc.), presso il quale è aperto il conto corrente stesso, una copia della ricevuta di trasmissione della citata comunicazione polivalente fatta all’Agenzia delle Entrate.
Uso contante superiore al limite: la comunicazione annuale al fisco
Gli stessi soggetti di cui sopra, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, anche le transazioni effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a limite d’uso previsto.
La comunicazione è da farsi telematicamente (direttamente o tramite intermediario incaricato) una sola volta l’anno secondo le seguenti scadenze, con riferimento alle operazioni dell’anno precedente:
- 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente
- 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente
La comunicazione è assolta compilando il quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.
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