Tra parenti l’usucapione non è possibile secondo quello che sostiene il Tribunale di Tivoli nella sentenza numero 326 del 2 febbraio 2017.
Secondo i giudici l’usucapione dell’immobile avviene dopo l’utilizzo per almeno 20 anni esercitando sullo stesso il possesso tipico del proprietario. Nei rapporti tra parenti questo non è possibile poiché, ad esempio, se un genitore ha concesso l’uso di un immobile al figlio quest’ultimo, anche utilizzandolo come fosse il proprietario, non può effettuare l’usucapione del bene poiché l’immobile è concesso dal genitore al figlio in comodato gratuito.
L’usucapione tra parenti, quindi, non è ammessa perché il proprietario del bene sa che il parente sta utilizzano l’immobile come fosse il proprietario e lo tollera proprio in virtù della parentela che li lega. La tolleranza del proprietario, quindi, esclude l’acquisizione del bene tramite usucapione poiché chi detiene l’immobile non ha il possesso ma la semplice detenzione (viene quindi a mancare uno dei requisiti essenziali che rende possibile l’usucapione).
Usucapione: quale differenza tra possesso e detenzione
Quando il proprietario tollera l’uso del suo bene da parte di un parente si ha detenzione e non possesso. Cosa cambia tra le due forme?
Il possesso si ha quando una persona utilizza un bene altrui come fosse il proprietario anche senza esserlo: l’utilizzatore, quindi, potrà apportare migliorie, manutenzioni straordinarie del bene come fosse il proprietario egli stesso. La detenzione, invece, si ha quando l’utilizzo del bene è riconosciuto dal proprietario (come nel caso delle case date in locazione per le quali, appunto, l’usucapione non è possibile) e chi utilizza il bene riconosce il possesso altrui del bene.
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