In caso di immobile intestato al un figlio minore, i genitori che ne hanno usufrutto legale ne dispongono e come tali possono decidere anche di cederlo in locazione a terzi soggetti, inclusa la possibilità di opzione per la cedolare secca.
Usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore: cos’è
La vigente normativa prevede che i genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore (comma 1 art. 324 codice civile). Tuttavia, per espressa previsione (comma 3) non rientrano nell’usufrutto legale una serie di beni, ossia quelli:
- acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro
- lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione
- lasciati o donati al figlio con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima)
- pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi)
- pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
Ad ogni modo i beni rientranti nell’usufrutto legale sono soggetti ad uno specifico vincolo di destinazione previsto dal comma 2 del medesimo art.
I redditi dei beni del figlio minore soggetti a usufrutto legale: aspetti fiscali
Il genitore o i genitori che hanno l’usufrutto legale su un immobile la cui proprietà è del figlio minore, ne hanno, dunque, l’usufrutto legale e sono essi a disporne fino alla sua maggiore età, purché non si rientri in uno dei suddetti casi di esclusione.
I genitori come titolari dell’usufrutto legale, pertanto, possono anche decidere di cedere l’immobile, oggetto dell’usufrutto legale, in locazione a terzi soggetti e di optare, se vogliono e se possibile, per il regime della cedolare secca in luogo della tassazione ordinaria sul canone.
Il reddito derivante dalla locazione, non sarà, in ogni caso imputato al figlio minore bensì ai genitori stessi. Ciò in applicazione di quanto previsto dalla lett. c) comma 1 art. 4 del TUIR, ai sensi del quale
i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.
In applicazione della citata disposizione normativa, quindi, i genitori devono includere nella propria dichiarazione reddituale (Modello 730 o Modello Redditi) anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale.
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