Con una circolare circolare n°27/2023 sulle novità in materia di cessione del credito, l’Agenzia delle entrate si è soffermata anche sulla possibilità riconosciuta dal DL 11/2023 (decreto cessioni o decreto superbonus) grazie alla quale i cessionari (chi rileva il credito) nonché i fornitori dei lavori possono ripartire in dieci rate di pari importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche. Anche se acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione.
La novità risponde all’esigenza di fornire a coloro i quali hanno crediti fiscali nel portafoglio di superare situazioni di incapienza fiscale che potrebbero comportare la perdita della quota di credito non utilizzata in quello specifico anno. Infatti, la quota residua di credito dell’anno N non può essere utilizzata nell’anno N+1.
Detto ciò, vediamo quali sono i chiarimenti forniti in merito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°27/2023 sulle novità in materia di cessione del credito in parola.
Il superbonus e gli altri bonus edilizi in 10 anni
A prevedere la ripartizione del credito in 10 anni è l’art.2 del decreto cessioni.
I crediti d’imposta per i quali può essere esercitata la facoltà di cui sopra sono relativi agli interventi di cui:
- all’articolo 119 del Decreto Rilancio (Superbonus);
- all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche);
- all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 (interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, c.d. sismabonus).
L’opzione per la rateazione in 10 anni riguarda i crediti d’imposta contenuti in comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123, l’Agenzia delle entrate ha definito le regole operative per sfruttare l’opzione per l’utilizzo del credito in 10 anni.
Utilizzo del credito in 10 anni. Tutti gli interventi per i quali è ammessa l’opzione (circolare 27)
In base a quanto detto finora, la nuova circolare n° 27 rimanda al provvedimento citato.
Dunque, nel complesso, la ripartizione della singola quota di credito in 10 anni, può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Fornitori e cessionari possono comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione in 10 anni: accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, è disponibile una specifica funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”
Si ponga attenzione al fatto che (provvedimento 132123):
la comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
Ad esempio, ipotizziamo che un’impresa ha eseguito dei lavori con lo sconto in fattura e ha a disposizione ai fini dell’utilizzo in compensazione (per pagare imposte e contributi) una rata di credito 2023 pari a 10.000 euro.
Riassumendo…
- fornitori e cessionari possono optare la rateazione della singola rata annuale del credito edilizio in 10 anni;
- ciò risponde alla necessità di consentire ai suddetti soggetti di superare eventuali situazioni di incapienza fiscale;
- con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123, l’Agenzia delle entrate ha definito le regole operative per sfruttare l’opzione