La cessione del vaccino anti Covid-19 sarà esente IVA fermo restando la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. A sancirlo è un emendamento alla manovra finanziaria 2021 approvato in questi giorni dalla Commissione bilancio della Camera.
IVA agevolata per dispositivi anti Covid-19
L’agevolazione va ad aggiungersi (e scontrarsi) a quella già prevista per le cessioni di dispositivi anti Covid-19 stabilita con l’art. 124 del decreto Rilancio, con cui il legislatore ha sancito l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l’applicazione, dal 1° gennaio 2021, dell’IVA con aliquota al 5%, per la cessione dei seguenti (specifici) dispositivi di protezione anti Covid-19 (DPI):
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
- monitor multiparametrico anche da trasporto
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
- tubi endotracheali
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua
- maschere per la ventilazione non invasiva
- sistemi di aspirazione
- umidificatori
- laringoscopi
- strumentazione per accesso vascolare
- aspiratore elettrico
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva
- ecotomografo portatile
- elettrocardiografo
- tomografo computerizzato
- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti
- soluzione idroalcolica in litri
- perossido al 3% in litri
- carrelli per emergenza
- estrattori RNA
- strumentazione per diagnostica per COVID-19
- tamponi per analisi cliniche
- provette sterili
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Esenzione IVA per vaccini anti Covid-19
Con l’emendamento alla legge di bilancio 2021, approvato nei giorni scorsi, il legislatore stabilisce che saranno esenti IVA fino al 31 dicembre 2022 (fermo restando il diritto alla detrazione):
- le cessioni della strumentazione di diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione (si deroga, quindi, in questo caso all’articolo 124 che prevede, dal 1° gennaio 2021, per questi beni e servizi l’aliquota del 5%)
- le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.
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