Buonasera, siamo genitori di un bambino di 10 anni che non ha subito vaccinazioni e non intendiamo fargliele. Mi può dire gentilmente come devo muovermi? Devo aspettare la comunicazione da parte della Asl o devo mandare io una raccomandata? Se pago la multa, sono esonerata per sempre da obblighi vaccinali? E come faccio a sapere a quanto ammonta?
Mio marito tramite Popolo Unico intende prendere la legale rappresentanza di nostro figlio.
Mi può dare qualche consiglio?
Grazie infinite
Sono molti i genitori che, con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico, si chiedono come bisogna comportarsi dopo l’approvazione del decreto vaccini.
Innanzitutto è bene ricordare che l’obbligo dei vaccini legato alla frequenza scolastica è da 0 a 6 anni: soltanto i piccoli che frequentano gli asili nido e la scuola dell’infanzia avranno la frequenza scolastica subordinata alla presenza dei vaccini. Per i bambini più grandi, quindi, nella fascia della scuola dell’obbligo, non può essere impedita le frequenza scolastica anche se non sono vaccinati. A tal proposito leggi anche: Decreto vaccini: ultime novità sull’obbligo per bambini all’asilo e prenotazioni in farmacia.
Non è chiarissimo come dovranno comportarsi i genitori di bambini che frequentano scuole primarie e secondarie che decidono di non vaccinare i propri figli. Il decreto vaccini, infatti, non prevede che i genitori debbano informare la Asl della mancata vaccinazione dei figli poiché con la banca dati vaccinale le aziende sanitarie saranno al corrente di chi è vaccinato e chi no e provvederanno a contattare, per un primo colloquio, i genitori che non hanno provveduto a far somministrare ai propri figli le vaccinazioni obbligatorie.
Leggendo nel testo del Dl, infatti, si apprende nell’articolo 1 comma 4, che “ In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione, di cui al secondo periodo del presente comma, i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale , i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’eta’. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.”. In ogni caso, il dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla Asl i nominativi degli alunni per i quali non è stato presentato certificato di vaccinazione.
Da quel che risulta dal testo del decreto, inoltre, una volta pagata la sanzione amministrativa (che varia da 100 a 500 euro) il bambino è esonerato dall’obbligo delle vaccinazioni.
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