All’ultima ora arriva la proroga della dismissione delle credenziali INPS, il c.d pin d’accesso ai servizi INPS per intenderci. La dimissione sarebbe dovuta oggi 30 settembre. Sono interessate imprese e professionisti ossia i profili utente connessi a servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.
La dismissione delle credenziali delle Pubbliche Amministrazioni
Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), ha disposto che a partire dal 1° ottobre 2021, l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS.
Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate Fisconline ecc non cambia nulla. Coloro che hanno continuato ad utilizzare le vecchie credenziali, spirata la data del 30 settembre devono dotarsi delle suddette credenziali: SPID, CIE o CNS.
La dimissione dei PIN rilasciate nel tempo dalle varie P.A. riguarda anche l’INPS.
Infatti, con la circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127, l’Istituto di previdenza ha confermato anche la data del 30 settembre 2021 per la dismissione del PIN INPS. In favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web INPS.
Proroga dell’ultima ora per professionisti e imprese
Dopo la richiesta presentata dal Consiglio Nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, l’INPS, ha accordato la proroga del termine di dismissione delle proprie credenziali di accesso ai servizi telematici. La proroga ha però un valido fondamento normativo.
Infatti, Il D.L. 121/2021, D.L. infrastrutture, ha subordinato il passaggio obbligatorio dalle vecchie credenziali delle P.A. ai nuovi strumenti SPID, CNS, e CIE all’adozione di uno o più decreti. Decreti che, ad oggi, non sono stati ancora adottati.
Infatti, il D.L. infrastrutture dispone che (nuovo comma 3 dell’art.66-bis del D.L. 77/2021):
Con uno o piu’ decreti (..) e’ stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita’ digitali SPID, la carta di identita’ elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche’ la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita’ digitali SPID, la carta di identita’ elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.
Dunque, la proroga, che non potrà andare oltre il 2021, riguarda professionisti e imprese.