Chi sperava nell’abolizione del bollo auto per il prossimo anno rimarrà deluso. Infatti, non ci sarà alcuna norma che abolirà la tassa sulla proprietà di autoveicoli. Anche per il prossimo anno bisognerà prestare attenzione a rispettare i termini di pagamento e soprattutto verificare se si è effettivamente obbligati a pagarlo.
La classica situazione può essere quella in cui la macchina è stata venduta e ci sono dubbi sul soggetto in capo al quale grava l’obbligo di pagamento.
In tale situazione è utile sapere alcune informazioni.
Chi paga il bollo auto in caso di vendita dell’auto?
Il pagamento del bollo auto
Sono tenuti al pagamento del bollo auto, comma 29, articolo 5, D.L. n. 953 del 1982: proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico.
L’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri.
L’obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.
Fatta tale doverosa premessa, è interessante analizzare la situazione in cui, il veicolo per il quale si è tenuti al pagamento del bollo, è oggetto di compravendita.
Ipotizziamo la situazione in cui un privato vende la propria auto ad un altro privato.
Chi paga il bollo auto in caso di vendita dell’auto?
Il D.M. 462/98 del Ministero dell’economia e delle Finanze, all’art.1 prevede che il bollo è dovuto:
per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre.
In caso di prima immatricolazione, il bollo è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro tale mese o nel mese successivo a quello d’immatricolazione qualora
questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
Detto ciò, in caso di vendita dell’auto, è tenuto al pagamento del bollo auto il proprietario rilevato all’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. Ad esempio, se il bollo scade a marzo, può essere pagato fino al 30 aprile. Il bollo sarà a carico di chi risulta proprietario a tale data.
In Lombardia, rileva la proprietà al primo giorno del periodo d’imposta. Nel nostro esempio 1° aprile.