La Legge di bilancio 2021 prevede specifici incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali. Il riferimento è alle categorie N1 e M1 speciali. Gli incentivi sono differenziati in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.
Legge di bilancio 2021: incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali
La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, prevede specifici incentivi per coloro che acquistano determinati veicoli commerciali, con o senza rottamazione.
Nello specifico, al comma 657 è previsto che:
A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 efino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di
fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e’ riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.
Difatti, il contributo opera:
- per l’acquisto di veicoli nuovi per il trasporto merci, categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché
- di autoveicoli speciali , categoria M1 come definiti dall’art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada.
A titolo esemplificativo, sono ammessi agli incentivi in esame: ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri ecc (Relazione illustrativa Legge di bilancio 2021).
Cosa si intende per autoveicoli speciali?
L’art.54 del D.Lgs 285/1992, codice della strada, definisce autoveicoli speciali quelli,
caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.
Il regolamento di attuazione del codice della strada (DPR 495/1992), individua nello specifico i veicoli che possono essere inclusi nella categoria “speciali”.
Rientrano in tale categoria gli autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- telai con selle per il trasporto di coils;
- betoniere;
- carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito;
- furgoni blindati per trasporto valori.
L’entità degli incentivi: con la rottamazione l’importo sale fino a 8.000 euro
L’entità del contributo varia in base :
- alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo,
- all’alimentazione e
- all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4.
In caso di rottamazione, il contributo varia a da 1200 a 8.000 euro. Senza rottamazione da 1.200 a 6.400 euro.
Massa totale | Veicoli elettrici | Ibridi o alimentazione alternativa | Altre tipologie di alimentazione |
0,1-999 | |||
Con rottamazione | 4.000 | 2.000 | 1.200 |
Senza rottamazione | 3.200 | 1.200 | 800 |
2-3,299 | |||
Con rottamazione | 5.600 | 2.800 | 2.000 |
Senza rottamazione | 4.800 | 2.000 | 1.200 |
3,3-3,5 | |||
Con rottamazione | 8.000 | 4.400 | 3.200 |
Senza rottamazione | 6.400 | 2.800 | 2.000 |