Vendere casa prima del saldo IMU: regole su chi e come deve pagare

Aver venduto un immobile prima del saldo IMU in scadenza a dicembre non esenta dalla scadenza. Ecco le regole da seguire.
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1 mese fa
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imu vendita casa
Foto © Pixabay

L’IMU è un’imposta legata al possesso di immobili e si applica sia ai proprietari che a chi ferma i diritti reali sull’immobile, come l’usufrutto o l’enfiteusi. Il calcolo dell’IMU dipende dalla percentuale di possesso e dai mesi di proprietà dell’immobile durante l’anno di riferimento. Questo significa che la responsabilità del pagamento non si limita ai proprietari al 100%, ma si estende anche a chi ha quote parziali.

Ad esempio, un individuo che possiede il 40% di un immobile per soli 7 mesi nel 2024 sarà tenuto a versare l’imposta solo per quella percentuale e per il periodo in cui ha mantenuto il possesso.

Gli appuntamenti IMU del 2024

Due gli appuntamenti a calendario per il 2024. Uno già trascorso l’altro in arrivo. Entro il 17 giugno (il 16 era domenica) scadeva l’acconto per l’anno in corso. Entro il 16 dicembre prossimo si andrà alla cassa per il saldo.

La data del 16 dicembre 2024 segna, dunque, il termine per pagare il saldo IMU, che rappresenta il conguaglio finale dopo il pagamento dell’acconto. Il saldo tiene conto della situazione aggiornata del contribuente e degli eventuali cambiamenti intervenuti nella proprietà durante l ‘anno.

La vendita in corso d’anno

Un caso particolarmente rilevante riguarda, ad esempio, chi vende un immobile prima della scadenza del saldo IMU. È importante sapere che, nonostante la cessione della proprietà, il venditore resta obbligato a pagare l’imposta per i mesi in cui ha mantenuto il possesso.

Esempio pratico

Supponiamo che una persona abbia venduto una seconda casa il 18 ottobre 2024. Secondo le norme, la seconda casa non gode dell’esenzione IMU (riservata alle abitazioni principali non di lusso), quindi l’imposta è dovuta.

Per calcolare i mesi di possesso, la regola dice che:

  • se il possesso supera la metà dei giorni di un mese, l’intero mese viene attribuito al contribuente;
  • nel caso di un cambio di proprietà, il giorno del trasferimento viene attribuito al nuovo proprietario;
  • se il mese è condiviso equamente tra venditore e acquirente, l’imposta spetta a quest’ultimo.

In questo scenario, il venditore sarà considerato proprietario per i mesi da gennaio a ottobre incluso, ossia 10 mesi complessivi.

Al contrario, l’acquirente, avendo preso possesso il 18 ottobre, sarà responsabile del pagamento dell’IMU per i restanti due mesi, novembre e dicembre.

Obblighi fiscali per venditore e acquirente

In applicazione della normativa IMU (commi 738-783 legge bilancio 2020), il venditore, anche se ha ceduto la proprietà prima della scadenza del saldo, deve comunque adempiere al pagamento per i mesi di sua competenza. Quindi, per chi ha venduto dopo il 17 giugno 2024 ma prima del 16 dicembre 2024, come nell’esempio precedente, sarà necessario:

  • calcolare e versare il saldo IMU relativo ai mesi di possesso;
  • considerare eventuali variazioni intervenute rispetto all’acconto versato.

L’acquirente, invece, sarà tenuto a pagare l’IMU per i mesi successivi all’acquisto, con scadenza sempre al 16 dicembre 2024.

Versamento IMU: focus sulle abitazioni principali

Le abitazioni principali rappresentano un caso particolare: la normativa prevede l’esenzione dall’IMU per le prime case che non rientrano nelle categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8, A/9). Questo vantaggio fiscale non si applica, invece, alle seconde casi, che sono soggette all’imposta senza eccezioni.

Duque, se ad esempio, la casa venduta era abitazione principale non di lusso per il venditore e poi lo è anche per l’acquirente, non andava versato nulla in sede di acconto e nemmeno nulla si dovrà pagare, per detto immobile, in sede di saldo.

Riassumendo…

  • Saldo IMU 2024: scadenza il 16 dicembre per completare il pagamento annuale.
  • Calcolo IMU: basato su percentuale di possesso e mesi di proprietà nell’anno.
  • Vendite immobili: venditore paga IMU fino alla cessione, acquirente per i mesi successivi.
  • Regole di attribuzione: possesso oltre metà mese attribuisce l’intero mese al proprietario.
  • Esenzioni: abitazioni principali non di lusso esenti; seconde case soggette a IMU.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

1 Comment

  1. Buonasera , mi chiamo Andreozzi Maria abito a Marcianise in via Ghandy n.136 , possiedo dal 91 un terreno edificabile sito a Marcianise 723,99 mq , proprietà 100/100 . Nel 2012 detto terreno l’ ho dato in locazione al Sig.Piccolo Francesco soc Srl a 600,00, euro al mese (provvisorie ) per adibirlo a parcheggio della vicina Caserma dei Carabinieri , il cui Stabile è di sua proprietà . Ora ,visto che fino al 2016 mi sbagliavano li 730 , ho dato l ‘incarico ad un altro Commercialista del Patronato agricolo. Visto che un Alcuni giorni fa ho guardato il 730 di l’ anno scorso mi sono accorta che le misure del terreno erano errate , il possesso lo stesso io non ci capisco ma secondo me è stato sbagliato anche questo è non vorrei pagare una barca di euro come nel 2016.il fatto è che nel 2017 inviai al sig Piccolo al Comune di Marcianise la cessazione del contratto per scadenza. Ora La prego di potermi consgliare
    Come posso rimediare

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