L’agenzia delle entrate, con la risposta n. 170 del 25 agosto 2020: “Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota IVA integratori alimentari”, si pronuncia in merito alla corretta aliquota iva da applicare per la vendita di integratori alimentari.
Il quesito del contribuente
L’istante, una società con sede legale in un Paese dell’Unione europea, che opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti, chiarisce preliminarmente che ha effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali oltre la soglia di euro 35.000 e ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini IVA per regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.
Per le cessioni oltre la predetta soglia, la Società è quindi tenuta a versare l’IVA in Italia e chiede di conoscere quale sia l’aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano.
La risposta dell’Ade
Gli integratori alimentari, spiega l’agenzia delle entrate, non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta in quanto non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
In questi casi, dunque, occorre il parere dell’agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).
Con numerosi documenti di prassi e le risposte agli interpelli passati, questi prodotti, in ragione della loro composizione, sono stati classificati dall’ADM nell’ambito della voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” cui è conseguito il riconoscimento dell’aliquota IVA del 10 per cento.
In conclusione, l’agenzia delle dogane e dei monopoli ritiene che agli integratori alimentari sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento in quanto rientrano tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
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