Se l’immobile oggetto dei lavori che danno diritto a bonus fiscali sulla casa (come, ad esempio, il superbonus 110%) è venduto entro 5 anni dall’acquisto, ai fini della tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita, si tiene conto anche i costi sostenuti per i citati lavori.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad istanza di interpello presentata da un contribuente il quale, in sostanza, faceva presente di aver acquistato un immobile e di avervi successivamente eseguito lavori da superbonus 110%.
Chiede, pertanto, di sapere se le spese sostenute per i citati lavori vanno ad incremento del costo di acquisto dell’immobile e, quindi, rilevano ai fini della plusvalenza derivante dalla cessione.
L’Amministrazione finanziaria emette riscontro alla richiesta di interpello con la Risposta n. 204 del 24 marzo 2021.
La vendita dell’immobile: tassazione della plusvalenza
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate, ricorda che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, si considerano redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente)
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Sulla base della citata disposizione normativa, dunque, condizione per l’imponibilità fiscale della plusvalenza (redditi diversi ai fini IRPEF) è che la cessione dell’immobile avvenga entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione del bene, salvo particolari eccezioni, ossia con esclusione:
- dei beni acquisiti per successione
- delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Il calcolo della plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile
In merito al calcolo della plusvalenza da assoggettare a tassazione, il comma 1 del successivo articolo 68 del TUIR stabilisce che essa è data
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate giunge a concludere che le spese sostenute, ad esempio per il superbonus 110%, quelle “incrementative” dell’immobile. Queste spese, pertanto, possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infraquinquennale, tra i costi inerenti all’immobile medesimo.
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