L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 894 del 31 dicembre 2021, ha fornito utili chiarimenti su alcune specifiche fattispecie relative al cosiddetto regime di inversione contabile (reverse charge), ex art. 17, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
L’Istante è una società che svolge l’attività di commercio all’ingrosso e distribuzione di telefoni cellulari, tablet e PC rientranti nel codice di nomenclatura combinata “NC 8471 30 00”.
Le vendite dei prodotti menzionati sono effettuate prevalentemente nei confronti della clientela nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio.
Tanto premesso, la Società chiede se per alcuni clienti, qualificati come “esportatori abituali” sia necessaria l’emissione di fattura con l’applicazione del Reverse Charge.
Reverse Charge, vale anche per gli esportatori abitua a fronte di dichiarazione di intento
L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente in modo affermativo.
La Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha chiarito che “qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria”, prevalendo rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.
Tali conclusioni, spiega l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 894 del 31 dicembre 2021, si applicano anche nel caso in esame, con riferimento alle cessioni di tablet PC e laptop.
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