Verifica Ispettorato del lavoro: lavoratori non regolari, cosa rischio?

Cosa succede quando si ha una verifica dell'ispettorato del lavoro? Se i dipendenti non sono regolari, in quali sanzioni si incorre?
7 anni fa
6 minuti di lettura
Ecco il “Portale unico” per il contrasto al lavoro nero: cos’è e come funziona

La Verifica Ispettorato del lavoro mette sempre molta preoccupazione, vediamo in che modo e quando può essere fatta una verifica e cosa stabilisce la normativa corrente.

L’Inps, con la circolare n. 76 del 9 maggio 2016, anche in prospettiva della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riepiloga ed aggiorna le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, a tutela dei lavoratori.

L’accertamento ispettivo è per eccellenza un accertamento fattuale che non può tradursi in una verifica di carattere puramente contabile-amministrativo.

Ne consegue che all’ispettore, in quanto testimone privilegiato dei fatti riscontrati nel corso dell’accertamento, è demandata la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione del singolo rapporto di lavoro verificato.

Verifica Ispettorato del lavoro: primo accesso ispettivo

A seconda della tipologia di accertamento ipotizzato, il primo accesso ispettivo potrà essere espletato, a seguito di opportuna valutazione, anche da un più ampio numero di funzionari ispettivi, tale da garantire la necessaria tempestività nell’identificazione dei lavoratori presenti, ovviando al possibile allontanamento di quest’ultimi dal luogo di lavoro e fatta salva comunque la possibilità che il prosieguo dell’accertamento, per tutti i riscontri successivi e per l’esame della documentazione, rimanga in capo agli ispettori assegnatari.

La asserita consistenza della forza ispettiva da impegnare nel primo accesso riveste particolare importanza in relazione soprattutto all’«effetto sorpresa» tipico del procedimento ispettivo, di fondamentale rilevanza soprattutto nella sua fase iniziale.

Resta ferma la possibilità di valutare, qualora le circostanze ambientali lo richiedano e/o si profilino le dovute esigenze accertative, il coinvolgimento della forza pubblica, oltre che la tutela della sicurezza personale degli ispettori, anche della compiuta realizzazione dell’accertamento.

Modalità accesso ispettivo

Ai fini dell’esercizio del potere di ispezione, gli ispettori possono accedere ai locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri e a qualsiasi altro luogo di lavoro come negozi, esercizi pubblici, studi professionali e ai locali nei quali viene svolta un’attività lavorativa assoggettabile alle norme di legge sull’assicurazione sociale.

Al riguardo, si ribadisce che tale accesso va condotto secondo i principi di collaborazione e rispetto che devono caratterizzare i rapporti tra personale ispettivo e soggetto ispezionato, in modo tale da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività lavorativa in corso, ferme restando le finalità e le esigenze proprie dell’accertamento stesso.

Obbligo di qualificarsi

All’atto dell’accesso, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. b, del citato D. L. n. 463/1983, con cui occorra interloquire ai fini dell’accertamento.

In osservanza al suddetto obbligo, occorre esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto per l’esercizio delle specifiche funzioni ispettive, in mancanza del quale l’accesso non potrà aver luogo. Peraltro la sua mancata esibizione, legittima il datore di lavoro ad opporsi all’effettuazione dell’accesso ispettivo, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

Il personale ispettivo è tenuto a conferire, laddove possibile, con il datore di lavoro e/o suo rappresentante, informandolo dello svolgimento della verifica e della facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni.

L’assenza del professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia in alcun modo la sua validità.

Ove si renda necessario, gli ispettori sono tenuti altresì ad informare il soggetto sottoposto ad ispezione o un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive, nonché del potere di sanzionare ex art 3, comma 3, del medesimo D.

L. n. 463/1983, eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti ad impedire l’esercizio dell’attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.

Verifica Ispettorato del lavoro, se non è presente il datore di lavoro?

Nell’eventualità in cui nell’immediatezza dell’accesso non risulti presente il datore di lavoro o un suo rappresentante, resta ferma comunque l’opportunità che lo stesso venga informato dell’accertamento in corso non appena possibile.

In tale ipotesi, nel prevalente rispetto del principio di collaborazione che connota il comportamento del personale ispettivo, qualora se ne ravvisino le opportune condizioni, sarà possibile assecondare la richiesta di attendere l’arrivo del datore di lavoro, purché l’attesa sia ragionevole e non abbia evidenti intenti dilatori.

Nelle more, occorrerà comunque procedere all’identificazione dei lavoratori, alla rilevazione delle presenze e all’acquisizione delle dichiarazioni degli stessi in considerazione della particolare importanza che, nella fase iniziale dell’accertamento, riveste il fattore sorpresa e della necessaria tempestività con cui alcuni adempimenti debbano essere effettuati al fine di garantire il buon esito dello stesso.