Verifica Ispettorato del lavoro e consulenza esterna
Qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, gli ispettori devono verificare che il professionista sia in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 1 di cui alla Legge n. 12/1979, annotando nel verbale di primo accesso gli estremi della prevista iscrizione. Per i professionisti diversi dai consulenti del lavoro, il personale ispettivo è tenuto a verificare, in particolare, che sia stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’attività svolta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Conseguentemente, nel caso in cui emergano gli estremi dell’esercizio abusivo della professione, i funzionari ispettivi non devono consentire al soggetto privo di abilitazione di assistere all’ispezione in corso e devono provvedere, appena possibile, a darne comunicazione alle autorità competenti.
Acquisizione della documentazione
L’esercizio del potere di accertamento consente di raccogliere ed acquisire elementi oggettivi e probanti, utili alla contestazione delle violazioni contributive, attraverso l’emanazione di un provvedimento atto a produrre effetti costitutivi, modificativi ed estintivi di situazioni giuridiche.
Conseguentemente, poiché il verbale fa fede dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori devono essere raccolte, di norma, nel corso del primo accesso ispettivo, in stretto collegamento con l’identificazione delle persone trovate intente al lavoro e con la rilevazione delle modalità di impiego delle stesse.
Il personale ispettivo può valutare l’opportunità di acquisire, previo consenso, le dichiarazioni dei lavoratori al di fuori del posto di lavoro, affinché le stesse siano esenti da condizionamenti di sorta.
Durante l’acquisizione delle dichiarazioni non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di altra persona che comunque lo rappresenti (responsabile del personale, consulente, etc.). È evidente, infatti, come simili circostanze possano incidere sull’autonomia del dichiarante svilendo l’esito stesso dell’indagine ispettiva, dati gli inevitabili riflessi di natura psicologica derivanti dalla presenza della parte datoriale.
Ma cosa succede se gli ispettori trovano personale in nero?
Le sanzioni per chi impiega dipendenti irregolari sono elevate, oltre alla sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, per la mancata comunicazione di assunzione ai Servizi per l’impiego, scatta anche la maxisanzione per il lavoro sommerso, così articolata:
- fino a 30 giorni: da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare;
- per l’impiego effettivo del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni: da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare;
- per l’impiego effettivo del lavoratore oltre 60 giorni: da 6.000 euro a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare.
Le testimonianze dei lavoratori, vengono rilasciate come già sopramenzionato tramite le dichiarazioni rese agli ispettori al primo accesso di verifica.
Quando vengono trovati dipendenti irregolari non è solo il datore di lavoro a rischiare ma anche il dipendente. Per approfondire quest’argomento consigliamo di leggere: Lavoro nero, scattano le sanzioni anche per il lavoratore
Il verbale unico di accertamento e notificazione
Infine gli ispettori sono tenuti a redigerei un verbale unico, dove contestare tutte le violazioni di propria competenza rilevate nel corso dell’accertamento, unitamente ai relativi importi per contributi, sanzioni civili e/o amministrative, corredando il tutto con la specifica illustrazione di ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti accertati e ad assicurare il diritto di difesa del destinatario.
In particolare, preme sottolineare la necessità, laddove possibile, che il contenuto delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori, in quanto non dotate di valenza probatoria precostituita, sia confermato da altri elementi documentali di carattere formale e/o informale o da quanto risulta da ulteriori dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori o da terzi.
Per consentire un’adeguata tutela del diritto di difesa del soggetto ispezionato, il verbale unico di accertamento e notificazione dovrà contenere, come stabilito dalla lett. e, del medesimo comma 4, l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
Qualora al termine dell’attività di verifica, il personale ispettivo non abbia rilevato alcuna irregolarità, lo stesso redige e notifica apposito verbale di constatata regolarità ai sensi dell’art. 3, comma 20, della Legge n. 335/1995.
La notifica del verbale
Riguardo alle modalità di notifica, si rileva l’importanza di procedere alla notifica a mani del destinatario del verbale, metodo che garantisce la certezza e la determinatezza dell’adempimento.
Laddove ciò non sia possibile, nelle more della definizione delle modalità tecniche di notifica del verbale a mezzo Posta Elettronica Certificata, occorrerà procedere con la consueta modalità di notifica per posta.
Fonte: circolare INPS n. 76 del 09/05/2016