Da domani 31 agosto scatta la chance di ravvedimento operoso per i versamenti Irpef, IRES e IRAP dei soggetti ISA che entro il 30 agosto non hanno pagato o lo hanno fatto solo parzialmente. Chi già si mette in regola entro due settimane potrà versare oltre all’imposta e agli interessi una sanzione bassissima per ciascun giorno di ritardo.
Da qui, è lecito chiedersi se trovano applicazione o meno le sanzioni e le nuove regole di ravvedimento operoso previste con la riforma fiscale (vedi D.Lgs n°87/2024).
I versamenti dei soggetti ISA entro il 31 agosto
Innanzitutto è necessario capire sulla base di quale norma i versamenti di saldo e acconto delle imposte dei soggetti ISA potevano essere effettuati entro il 31 luglio. O entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40.
In considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, CPB, con l’art.37 del D.Lgs n°13/2024 il Governo ha previsto che per il 2024:
- i soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi non superiori a determinati limiti, stabiliti per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Mef, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva,
- possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.
La proroga riguarda anche i soggetti ISA non effettivi come ad esempio le partite iva in regime di vantaggio o in regime forfettario.
Stessa cosa dicasi per: i soci di società che imputano il reddito in base al principio di trasparenza (articoli 115 e 116 del Tuir) e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese previste dall’articolo 5 del Tuir (articolo 37).
Versamenti Isa entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%
C’erano dubbi in merito alla possibilità di applicare anche rispetto al termine in proroga del 31 luglio la chance di rimandare il pagamento di ulteriori 30 giorni.
Ebbene, con il D.Lgs n°108/2024 tale possibilità è stata sdoganata. Cosicché il versamento delle imposte dei soggetti ISA può essere effettuato entro oggi con la maggiorazione dello 0,40%. Ciò vale per tutti i soggetti come sopra individuati: soggetti ISA effettivi e non.
Versamenti soggetti ISA. Il Ravvedimento
Superata la data del 30 agosto, da domani sarà comunque possibile mettersi in regola con i versamenti.
Grazie al ravvedimento operoso.
La sanzione da versare e che può essere ridotta grazie al ravvedimento cresce all’aumentare dei giorni che passano dalla scadenza del termine per effettuare il versamento fino al giorno in cui il contribuente decide di regolarizzare la propria posizione.
Cosicché, l’Agenzia delle entrate può irrogare la seguenti sanzioni (art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997) che possono essere poi ravvedute:
- 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
- 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
- 30% (dell’imposta non pagata)) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.
Ad esempio, con il ravvedimento sprint ossia fatto nei primi 14 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del tributo: si applica una sanzione pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo. Quindi la sanzione massima dovuta, in questa ipotesi è dell’1 % se ci si ravvede il 10° giorno (0,1% x 10 giorni di ritardo).
Attenzione, a partire da quando devono essere conteggiati i giorni per individuare la sanzione applicabile nonchè la riduzione da ravvedimento?
Ebbene, se il soggetto ISA non ha versato nulla nè al 31 luglio nè al 30 agosto, il dies a quo coincide con la data del 31 luglio. Invece se entro il 30 agosto è stato fatto almeno un parziale versamento si dovrà considerare proprio tale ultima data.
Un esempio pratico
Da qui, per fare un esempio chi ha fatto un versamento parziale il 28 agosto, potrà pagare il residuo entro il 5 settembre versando:
- l’imposta residua,
- gli interessi al tasso del 2,5% (vedi D.M. 29 novembre 2023)
- la sanzione dello 0,6% (sarebbe una sanzione pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo-6 gg)
Più tempo passa dalla scadenza originaria meno il ravvedimento sarà conveniente.
Ravvedimento con o senza riforma fiscale?
Dalle sanzioni sopra richiamate e dagli abbattimenti da ravvedimento elencati viene fuori che rispetto alle violazioni commesse fino al 31 agosto non si applicano le sanzioni e le nuove regole di ravvedimento operoso previste con la riforma fiscale (vedi D.Lgs n°87/2024).
Infatti la riforma fiscale ha cambiato anche il ravvedimento con effetti dal 1° settembre. Ossia per le violazioni commesse a partire da tale data. Chiaro che per le violazioni fino al 31 agosto trovano applicazione le vecchie regole. Anche se messe a posto in data successiva.
Rimane confermato che la chance di ravvedimento è ammessa a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Riassumendo…
- Entro il 30 agosto i soggetti ISA possono pagare saldo e acconto delle imposte con una maggiorazione dello 0,40%;
- da domani è possibile ricorrere al ravvedimento operoso pagando una sanzione minima;
- non si applicheranno le regole più favorevoli previste dalla riforma fiscale;
- la riforma fiscale si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.