Versamento nuova IMU: confermati i vecchi codici tributo

Trova spazio il nuovo codice tributo riferito all’ IMU dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
5 anni fa
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F24 IRPEF
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, conferma che per il versamento della nuova IMU, istituita con la manovra di bilancio 2020, si utilizzano i codici tributo già previsti per la vecchia IMU e stabiliti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013. Tali codici sono, dunque, quelli cui far riferimento per il pagamento dell’acconto in scadenza il prossimo 16 giugno (salvo che il comune di ubicazione degli immobili) non abbia fissato, in applicazione della propria autonomia regolamentare, una scadenza diversa (e posticipata) in virtù dell’emergenza Covid-19.

Si ricorda che, la nuova imposta sostanzialmente ricalca la disciplina già in essere per la vecchia IMU e che con essa, il legislatore, vi ha accorpato anche la TASI, lasciando inalterata la TARI (i tre tributi locali, insieme costituivano la IUC – Imposta unica comunale). La risoluzione in esame fa seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 214429 del 26 maggio 2020, emanato al fine di disciplinare, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU per il tramite del Modello F24.

La tesi dell’istante non è condivisibile

Il documento di prassi del 29 maggio scorso, oltre a riportare i codici tributo da utilizzarsi, indica anche le istruzioni di compilazione del Modello F24 ordinario oppure del Modello F24 EP (Enti pubblici). In merio all’F24 ordinario, i codici da utilizzare sono:

  • “3912” (IMU abitazione principale e pertinenza)
  • “3913” (IMU fabbricati rurali ad uso strumentale);
  • “3914” (IMU terreni);
  • “3916” (IMU aree fabbricabili);
  • “3918” (IMU altri fabbricati);
  • “3923” (IMU Interessi da accertamento);
  • “3924” (IMU Sanzioni da accertamento);
  • “3925” (IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato);
  • “3930” (IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune).

Trova però nuovo spazio il codice tributo “3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)

I suddetti codici vanno inseriti nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

Restano confermate le stesse istruzioni di compilazione valide per gli anni trascorsi.

Per quanto riguarda la compilazione del Modello F24 EP, i codici da utilizzare, sono i seguenti:

  • “350E” (IMU fabbricati rurali ad uso strumentale);
  • “351E” (IMU terreni);
  • “353E” (IMU aree fabbricabili);
  • “355E” (IMU altri fabbricati);
  • “357E” (IMU Interessi da accertamento);
  • “358E” (IMU Sanzioni da accertamento);
  • “359E” (IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato);
  • “360E” (IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune).

 

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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