I tassi di interesse per i contributi pensionistici tardivi continuano ad aumentare. L’inflazione morde e le banche non concedono più facilmente prestiti di denaro. Così come diventa più pesante pagare i debiti. La novità riguarda anche i contributi Inps, sia per le omissioni che per le richieste da parte di lavoratori e datori di lavoro di dilazionare i pagamenti. Lo prevede una recente circolare Inps in attuazione della recente decisione della Bce sull’aumento dei tassi d’interesse.
Come sempre, la modifica della Banca centrale europea del costo del denaro ha un impatto immediato anche su tutte le prestazioni di sicurezza sociale.
Gli interessi sui contributi Inps differiti salgono al 10,50%
In base alla circolare Inps n. 81 del 19 settembre 2023, il nuovo tasso di interesse a debito per i contributi versati in ritardo sale dello 0,50% rispetto a tre mesi fa. I costi aumentano quindi dal 10 al 10,50 per cento in ragione d’anno a partire dal 23 settembre 2023. La variazione segue altri recenti aumenti del tasso di sconto della Bce e applicato dall’Inps in base alla normativa vigente.
Ciò significa che tutti i lavoratori che necessitano di un piano di rateizzazione per pagare i contributi obbligatori Inps dovranno ora fare i conti con maggiori oneri finanziari. Ma questo vale solo per le nuove richieste di dilazione. I vecchi piani di rimborso, già approvati dall’Inps e tuttora in corso non subiscono variazioni.
Pertanto, l’aumento del costo di finanziamento ha effetto solo in caso di nuova autorizzazione a posticipare la scadenza per il versamento dei contributi sociali obbligatori IVS. La nuova aliquota passiva annuale per i contribuenti è del 10,50% e si applica dai contributi dovuti a partire dal mese di agosto 2023.
Come cambiano le sanzioni civili
La decisione della Bce di aumentare i tassi di interesse per le operazioni di rifinanziamento implica anche una revisione delle sanzioni civili. In caso di mancato o tardivo versamento dei contributi la sanzione civile è ora al 10% annuo (aliquota del 4,5% maggiorata di 5,5 punti).
In caso di evasione contributiva, resta ferma la sanzione civile prevista dalla legge. Pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dei contributi o premi non versati entro il termine legale.
Nelle procedure fallimentari – spiega l’Inps con la circolare – l’importo della sanzione civile è pari al tasso di interesse legale (5%). Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento primario (ex Tur) è inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% annuo), dal 1° gennaio 2023 le sanzioni Le sanzioni saranno ridotte con le seguenti misure:
- 5,00% in caso di “nessuna contribuzione”;
- 7,00% in caso di “evasione contributiva”.
E’ inoltre previsto che il tetto massimo di riduzione non può essere inferiore al tasso di interesse legale e pertanto, “se il tasso di interesse TUR è inferiore al tasso di interesse legale, la riduzione massima sarà pari al tasso di interesse legale, mentre, sarà pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti”.
Riepilogo…
- Gli interessi annuali dovuti dai contributi tardivi ammontano al 10,50% a partire dal 23 settembre 2023.
- L’aumento riguarda solo le nuove richieste di autorizzazione, per quelle in corso non ci sono cambiamenti.
- La sanzione civile per omissioni di versamento contributi o ritardati pagamenti sale al 10%.
- Nell’ambito di una procedura fallimentare la sanzione è ridotta a un minimo del 5%.