I proprietari di villette a schiera senza un accesso autonomo all’esterno non possono beneficiare del 110%.
Difatti verrebbe a mancare uno dei requisiti essenziali ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’edificio.
Tale condizione è stata fissato dal Mi.SE. con il decreto requisiti e ribadita all’Agenzia delle entrate.
Ecco in chiaro quando è possibile ottenere il 110% per le villette a schiera.
Il super bonus al 110%
Il super bonus al 110% è la tematica fiscale più dibattuta del momento.
L’obiettivo è la ripresa del settore edile, perseguita incentivando gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici abitativi.
In particolare l’art.119 del D.L. ammette una detrazione del 110% per gli interventi c.d trainanti, di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d lavori trainati.
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Il 110% può essere scaricato dalla tasse in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente può optare:
- per il cd. sconto in fattura o
- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.
I decreti del Mi.SE.
Il Mi.SE., ha adottato due distinti decreti attuativi; difatti tali decreti individuano sia i requisiti tecnici (decreto requisiti) per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti(decreto asseverazioni), tra cui Enea.
In particolare, il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, definendo:
- i costi massimali per singola tipologia di intervento,
- le procedure nonchè
- le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
Come da indicazioni del Mi.SE., con il decreto asseverazioni che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e delle certificazioni infedeli.
Nello specifico, l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione. Nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
Ad ogni modo, ad oggi, tali decreti non sono stati ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
I primi chiarimenti operativi sul 110%, sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020.
Le indicazioni per le villette a schiera
Possono essere agevolati anche gli interventi effettuati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
Il decreto requisiti sopra citato prevede che per edificio unifamiliare si intende
“un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.
Non rileva se che l’edificio plurifamiliare di cui fa parte la villetta a schiera è costituito o meno in condominio.
Quando un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente?
Un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente quando:
- è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e
- presenta “accesso autonomo dall’esterno”.
Difatti, ciò presuppone la disponibilità di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari.
Tali indicazioni è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate con la risposta 328 del 9 settembre 2020.
La mancanza di un accesso autonomo
In base a quanto detto finora, l’assenza di un accesso autonomo non permette di accedere al super bonus 110%.
La sola presenza di un vialetto condominiale su cui si affaccia la villetta è da ostacolo al rispetto del requisito dell’autonomia funzionale.