Villette a schiera con  vialetto condominiale: il 110% spetta?

In manca di un accesso autonomo all'esterno non è possibile accedere al 110%
4 anni fa
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I proprietari di villette a schiera senza un accesso autonomo all’esterno non possono beneficiare del 110%.

 

Difatti verrebbe a mancare uno dei requisiti essenziali ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’edificio.

 

Tale condizione è stata fissato dal Mi.SE. con il decreto requisiti e ribadita all’Agenzia delle entrate.

 

Ecco in chiaro quando è possibile ottenere il 110% per le villette a schiera.

Il super bonus al 110%

Il super bonus al 110% è la tematica fiscale più dibattuta del momento.

La novità è stata prevista dal D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio.

 

L’obiettivo è la ripresa del settore edile, perseguita incentivando gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici abitativi.

 

In particolare l’art.119 del D.L. ammette una detrazione del 110% per gli interventi c.d trainanti, di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d lavori trainati.

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Il 110% può essere scaricato dalla tasse in 5 quote annuali di pari importo.

 

In alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente può optare:

 

  • per il cd. sconto in fattura o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

I decreti del Mi.SE.

Il Mi.SE., ha adottato due distinti decreti attuativi; difatti tali decreti individuano sia i requisiti tecnici (decreto requisiti) per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti(decreto asseverazioni), tra cui Enea.

 

In particolare, il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, definendo:

 

  • i costi massimali per singola tipologia di intervento,
  • le procedure nonchè
  • le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

Come da indicazioni del Mi.SE., con il decreto asseverazioni che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e delle certificazioni infedeli.

 

Nello specifico,  l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione. Nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

 

Ad ogni modo, ad oggi, tali decreti non sono stati ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 

 

I primi chiarimenti operativi sul 110%, sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020.

Le indicazioni per le villette a schiera

Possono essere agevolati anche gli interventi effettuati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

 

Il decreto requisiti sopra citato prevede che per edificio unifamiliare si intende

 

“un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.

Non rileva se che l’edificio plurifamiliare di cui  fa parte la villetta a schiera  è costituito o meno in condominio.

 

Quando un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente?

 

Un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente quando:

  1. è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e
  2. presenta “accesso autonomo dall’esterno”.

Difatti, ciò presuppone la disponibilità di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari.

Tale accesso deve essere chiuso da un cancello o da un portone d’ingresso che consente l’accesso dalla strada o da cottile o giardino di proprietà esclusiva.

 

Tali indicazioni è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate con la risposta 328 del 9 settembre 2020.

La mancanza di un accesso autonomo

In base a quanto detto finora, l’assenza di un accesso autonomo non permette di accedere al super bonus 110%.

La sola presenza di un vialetto condominiale su cui si affaccia la villetta è da ostacolo al rispetto del requisito dell’autonomia funzionale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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