Visita fiscale: che accade se si rientra mentre il medico citofona?

Cosa accade se il lavoratore in malattia si allontana da casa durante le fasce di reperibilità e al suo rientro trova il medico che lo aspetta?
8 anni fa
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Visite fiscali

Il lavoratore in malattia deve rispettare le fasce di reperibilità stabilite dalla legge per permettere la visita fiscale. Ma cosa accade se il lavoratore in malattia, che era uscito durante tali fasce, rientra mentre il medico fiscale lo sta cercando? Cosa accade se si riesce ad ottenere la visita del medico fiscale, si è sottoposti alle sanzioni disciplinari previste per l’assenza oppure no?

Il medico incaricato per la visita fiscale deve segnalare la presenza in casa del malato. Se, quindi, il medico fiscale si accorge che il lavoratore malato si era allontanato da casa durante le fasce di reperibilità è tenuto a segnalarlo.

E’ da sottolineare, tra l’altro, che il medico fiscale, in questo caso, non è tenuto ad effettuare la visita. Il medico, nella sua relazione, deve segnalare l’assenza del dipendente malato sul proprio verbale, appuntando anche le motivazioni addotte. Sarà lo stesso medico fiscale ad informare il lavoratore in oggetto che è suscettibile della sanzione amministrativa prevista per chi non viene trovato in casa durante le fasce di reperibilità previste per la visita fiscale. A questo punto il dipendente malato dovrà produtte la certificazione o documentazione giustificativa.

Riassumendo, quindi, se anche il lavoratore rientra mentre il medico fiscale lo sta cercando, sta citofonando o se ne sta andando, e riesce a bloccarlo e a farsi visitare, la sua assenza dovrà essere in ogni caso segnalata all’Inps. Il lavoratore, quindi, dovrà presentarsi alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo a quello in cui il medico fiscale ha fatto visita alla sua abitazione.

Si ricorda, inoltre, che le sanzioni per assenza non giustificata durante le fasce di reperibilità per visita fiscale comporta:

  • la perdita dell’indennità di malattia di 10 giorni di calendario in caso di prima assenza
  • la perdita del 50% dell’indennità del restante periodo di malattia in caso di seconda assenza
  • la perdita del 100% dell’indennità in caso di terza assenza.
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