Malattia durante il periodo di prova: quali sono i diritti dei lavoratori e che cosa si rischia? Da un lato abbiamo visto che chi è in prova può essere licenziato qualora ne ricorrano giustificati motivi. D’altro proviamo a metterci nei panni di chi, magari dopo un lungo e difficile periodo di disoccupazione, trova finalmente un lavoro e ha la sfortuna di ammalarsi proprio durante il primo mese di prova senza poter avere davvero la chance di dimostrare le sue competenze e capacità.
Abbiamo visto che, nei casi più gravi, il dipendente assente ingiustificatamente alla visita fiscale rischia il licenziamento. Vale lo stesso per chi lavora in prova e magari non ha ancora firmato il contratto a tempo indeterminato?
La malattia durante la prova rimanda l’assunzione?
Sappiamo che chi si ammala ha diritto a conservare il posto di lavoro: cosa succede per il lavoratore in prova? Mantiene il diritto ad essere valutato in seguito, al rientro dalla malattia? Su questo la giurisprudenza non è stata sempre univoca e anche la dottrina tende a dare interpretazioni di segno diverso. La sentenza della Corte di Cassazione numero 402/1998 ha precisato che il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal contratto se il periodo di prova non viene superato ma solo effettivamente al lavoratore è stata data la possibilità di portare a termine l’esperimento. Spetta al lavoratore in prova eventualmente dimostrare che il recesso è dovuto a motivi estranei all’esito della prova. Seguendo questa linea si può dedurre che la malattia durante questo periodo “congela” la prova. In questa fase l’assunzione non può intendersi confermata e quindi, verrebbe da concludere, è escluso il rischio di visita fiscale.
Indennità di malattia lavoratore in prova
L’indennità di malattia spetta anche al lavoratore in prova (in applicazione del decreto legge n.1825/24 ancora attuabile) anche nel caso in cui non è coperto dall’Inps ed il contratto collettivo non preveda il pagamento di alcuna integrazione a carico del datore di lavoro.