Visita fiscale: assente al controllo medico per cambio indirizzo, decurtazione di 10 giorni

Visita fiscale e fasce di reperibilità: cosa succede se il medico non ci trova a casa per errore di indirizzo? Analizziamo cosa prevede la normativa sul lavoro.
6 anni fa
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visita fiscale malattia

Visita fiscale e fasce di reperibilità, ci si chiede cosa succede se si cambia indirizzo e al controllo medico per malattia si è assenti? Ecco il quesito di un nostro lettore che si è trovato in questa situazione e chiede se conviene fare ricorso.

Malattia: il certificato medico riporta l’indirizzo esatto, il datore di lavoro no

Salve, durante il periodo di malattia occorso dopo un intervento chirurgico, la visita fiscale si è recata per svolgere il suo controllo presso il mio vecchio domicilio, nonostante il fatto che sul certificato medico era espressamente riportato il giusto indirizzo per la reperibilità. Così sono venuta a conoscenza del fatto che il mio datore di lavoro non ha mai aggiornato il mio cambio di residenza, avvenuto circa 10 anni fa. All’epoca fornii i nuovi dati all’ufficio del personale interno alla mia sede. Dal 2012 la gestione del personale è stata passata alla sede centrale della Regione Lazio ed evidentemente non è stato fatto un aggiornamento anagrafico dei dati dei dipendenti. Ora mi trovo nella condizione di vedermi decurtati dalla busta paga 10 giorni lavorativi, mio malgrado. Come posso comportarmi? Ci sono gli estremi per fare un ricorso? Per completezza, ho agito in buona fede anche per il fatto che tre mesi prima di quanto accaduto, nella stessa circostanza ho ricevuto la visita fiscale all’indirizzo della mia residenza abituale.
La ringrazio anticipatamente.

Visita fiscale: assente al controllo medico

La normativa chiarisce che tra gli oneri del lavoratore vi è quello di comunicare in modo corretto all’Inps e al datore di lavoro l’indirizzo di reperibilità in caso di malattia.

Fondamentali sono le informazioni che il medico curante inserisce nel certificato medico, che permetta all’Inps il controllo. La verifica dell’esattezza dei dati serve ad evitare problematiche che possono subentrare a carico del lavoratore nello svolgimento della visita fiscale per evitare sanzione nel caso di mancata reperibilità.

Nel caso illustrato, il certificato riporta l’indirizzo esatto del domicilio del lavoratore. A mio avviso ci sono i presupposti per fare ricorso, in quanto il medico ha riportato i dati correttamente per poter fare i controlli dovuti.

Lei, nel ricorso, può dimostrare la visita fiscale eseguita tre mesi prima, e nulla è cambiato da allora, evidenziando che lei a suo tempo ha comunicato l’esatto indirizzo.

Non le posso dire se il ricorso avrà un esito positivo, ma a mio avviso va presentato anche perché come lei ha sottolineato non c’è mala fede per quanto accaduto.

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