L’assenza a visita fiscale diventa più soft. Se il lavoratore a casa in malattia non sente suonare il citofono o il campanello non è sanzionabile. Il datore di lavoro è quindi astenuto dall’applicazione della relativa sanzione che può sfociare anche in pesanti provvedimenti disciplinari.
A ribadire il concetto è la Corte di Cassazione che con una ordinanza ha preso le difese del lavoratore. Numerosi sono infatti i ricorsi che intasano i tribunali riguardo all’assenza del lavoratore alla visita fiscale.
Assenza a visita fiscale, cosa dice la Corte di Cassazione
Per i supremi giudici, non c’è responsabilità disciplinare del dipendente a casa in malattia se non sente il campanello.
Ovviamente è necessario che le ragioni di ciò siano riconducibili a valide motivazioni non sempre dimostrabili. Può infatti accadere che in quel preciso momento della visita fiscale il lavoratore sia in bagno, sotto la doccia o stia dormendo, In questo caso, può succedere di non sentire il citofono o il campanello suonare.
Così la Corte di Cassazione prende le difese del malato. Con ordinanza n. 22404/2022 i giudici hanno rigettato il ricorso di un datore di lavoro condannato, in secondo grado di giudizio, a ritirare il provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente che si stava facendo la doccia.
Casi di esclusione
La pronuncia ribalta tra l’altro il precedente orientamento, seppur datato, che lo definiva «motivo non apprezzabile». Pertanto – si legge nelle motivazioni dell’ordinanza – le esigenze indifferibili del vivere quotidiano, come quella di lavarsi, si aggiungono così all’elenco delle scuse valevoli in caso di assenza alla visita fiscale.
Ovviamente ciò non è riscontrabile e fa fede la parola del lavoratore a giustificazione dell’assenza a visita fiscale durante l’orario di reperibilità.
Restano escluse le altre scuse, come il citofono che non funziona, lo scarso udito del lavoratore (a meno che non sia certificato) e tante altre giustificazioni che non sono riscontrabili. Ricordiamo, infatti, che il lavoratore in malattia è tenuto ad avvisare il datore di lavoro in caso di mancata reperibilità a domicilio o qualora sussistano condizioni per cui non possa sentire il suono del citofono.