Visita fiscale per malattia in licenza o a riposo: regole per i militari e forze armate

Visita fiscale militari e forze dell'ordine: regole per il primo giorno di malattia. Chi la manda e che cosa sapere.
5 anni fa
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Militari e forze dell’ordine sono dipendenti pubblici ma, per alcuni versi, la normativa prevede per il personale armato regole ad hoc. In tema di malattia e visite fiscali gli orari di reperibilità sono gli stessi che per il comparto pubblico in generale (dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Analizziamo le condizioni specifiche previste per i militari.

Visite fiscali Forze Armate: indicazioni operative

L’obbligo di richiesta della visita fiscale per le forze dell’ordine scatta fin dal primo giorno se l’assenza si verifica in concomitanza di giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.

Vi rientrano non solo festivi e domeniche ma anche quelle di riposo infrasettimanale a seguito di turnazione, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

In tutti gli altri casi la valutazione sull’opportunità di visita fiscale nel primo giorno di malattia è rimessa alla discrezione del Comandante di Corpo. Quest’ultimo, verosimilmente, terrà conto anche della condotta generale del dipendente militare, ad esempio casi precedenti di assenteismo o sanzioni disciplinare.

Non va richiesta la visita fiscale nel caso in cui:

– la certificazione medica sia stata rilasciata direttamente dagli Organi Sanitari Militari;

–  l’assenza del militare sia conseguenza di ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio (per tutto il periodo che segue l’evento traumatico fino alla riacquisita idoneità al servizio);

–  il Dirigente sanitario militare, dinanzi a particolari patologie, segnali al Comando/Ente l’esigenza di visitare personalmente il militare.

Obbligo di reperibilità militari: regole per giorni festivi e casi di esonero

In linea generale l’obbligo di reperibilità permane anche nei giorni non lavorativi e festivi che rientrano nel periodo di malattia. E’ esonerato dall’obbligo di reperibilità il dipendente (sia pubblico che privato) per il quale l’assenza si possa ricondurre a:

– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

– causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.

834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Tuttavia le ipotesi di cui al punto 2 e 3 non si applicano concretamente al reparto militare perché tali presupposti avrebbero fatto scattare un procedimento di riforma.

Diverso dall’esonero alla visita fiscale è l’assenza giustificata. Il dipendente ha l’obbligo di comunicare preventivamente all’Amministrazione l’esigenza di doversi assentare dal domicilio durante le fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono. Le motivazioni possono essere:

– visite mediche;

– prestazioni specialistiche;

– accertamenti diagnostici;

–  altri “giustificati motivi”.

Il Comandante di Corpo ha potere di richiedere la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio (attestazione del medico o della struttura, anche se enti privati, che ha effettuato la visita o la prestazione) e il militare dipendente deve essere sempre in grado di fornirla su richiesta. Per l’ultimo punto il Comandante potrà valutare personalmente se i motivi stessi siano effettivamente  “giustificabili” in base alle circostanze del caso. Non è competenza invece del medico fiscale fare questa valutazione: costui si limiterà ad osservare l’assenza alla visita di controllo senza intervenire circa la validità del motivo dal punto di vista amministrativo e disciplinare.

In merito alle sanzioni, si ricorda che, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, trova applicazione l’articolo 5, comma 14 del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella Legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede una specifica sanzione che decurta il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’ulteriore sanzione disciplinare accessoria in presenza dei presupposti e in seguito a relativo procedimento.

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Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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