Fu la riforma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Repubblica Italiana del Governo Renzi e poi del Governo Gentiloni, cioè la Dem Marianna Madia a stabilire diversi orari di reperibilità alla visita fiscale in caso di malattia del lavoratori. Sappiamo che in alcune fasce orarie il lavoratore in malattia deve essere reperibile. Chi non viene trovato, rischia serie conseguenze disciplinari fino anche al licenziamento nei casi più gravi. Ecco perché è fondamentale farsi trovare a casa. Adesso però c’è una sentenza del TAR che rischia di rivoluzionare queste fasce orarie e queste regole, che hanno messo in difficoltà diversi lavoratori in questi anni.
“Buongiorno, sono una dipendente comunale che ha perso 7 giorni di malattia perché non è stata trovata a casa durante una visita fiscale. Il medico dell’INPS è venuto a casa mia alle 15:30, cioè in un orario che devono rispettare solo i lavoratori pubblici e non quelli privati. Io da sempre contesto che noi dipendenti pubblici dobbiamo stare in casa per circa il doppio delle ore dei lavoratori privati. Mio marito per esempio, alle 15 non deve stare a casa se è in malattia. Io si. Ho sentito dire che il TAR avrebbe bocciato queste fasce orarie diverse. Non è che posso fare ricorso?”
Visite fiscali per chi è in malattia, cambiano gli orari? Ecco la verità
La visita fiscale ha l’obiettivo di confermare la sussistenza delle condizioni di salute del lavoratore assente per malattia. Questo perché come tutti sanno, il lavoratore assente per malattia ha diritto a ricevere la relativa indennità. Nel caso di irreperibilità del lavoratore (ricordiamo che l’indirizzo di reperibilità può essere diverso da quello di residenza), e se non sono state date le dovute giustificazioni (esistono alcuni casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità soggettivi o oggettivi), le sanzioni in genere sono le seguenti:
- perdita del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni in caso di prima assenza alla visita fiscale;
- perdita del 50% dell’indennità di malattia per i giorni successivi al decimo in caso di assenza anche alla seconda visita;
- decadenza dell’intera indennità con obbligo di restituire gli eventuali soldi presi precedentemente.
- licenziamento per giusta causa nel caso in cui il protrarsi dell’assenza danneggi gravemente il datore di lavoro.
La mancata presenza alla visita fiscale rappresenta a tutti gli effetti una grave violazione nei confronti del datore di lavoro.
Una sentenza non annulla le vecchie regole
La nostra lettrice, impiegata comunale, è incappata in una situazione del genere non facendosi trovare a casa durante una visita di controllo. Ciò che lei dice nel quesito sopra riportato, non è una modifica normativa, una nuova legge o un nuovo decreto. Tutto infatti parte da una sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio, che ha tacciato di presunta incostituzionalità, la regola che prevede orari diversi di reperibilità alle visite fiscali, tra i lavoratori del pubblico impiego e quelli del settore privato. Quindi, incostituzionale la norma introdotta dalla riforma Madia. Nel caso di specie il già citato Tribunale laziale ha prodotto una pronuncia relativa al ricorso del sindacato UILPA Polizia Penitenziaria (branca del pubblico impiego della UIL).
Visite fiscali e orari, differenze tra pubblico e privato
Oggi le visite fiscali e gli orari di reperibilità cambiano tra settore pubblico e settore privato. Nel dettaglio le tabelle sono le seguenti:
- dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi, per il settore pubblico;
- dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 per il settore privato.
La Costituzione parla di uguaglianza tra i cittadini ed anche tra i lavoratori.
Cosa ha sancito il TAR del Lazio sulle visite fiscali per malattia
E il TAR rimarca questo principio. A maggior ragione se si tratta di malattia e quindi di salute dei cittadini, anche questo un principio costituzionale. Infatti secondo i giudici amministrativi, “un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza”.
Per il momento non cambia ancora nulla, ma è vero che ciò che hanno sancito gli ermellini, mette praticamente al bando la riforma Madia e quindi costringe il Governo ad intervenire ritoccando gli orari delle visite fiscali e probabilmente, uniformando tra settore pubblico e settore privato. La sentenza non potrà avere in nessun caso effetto retroattivo. Pertanto, ciò che ha fatto la nostra lettrice ormai è fatto. La sua assenza non è giustificabile, e la sentenza non cancella certo le situazioni pregresse come quelle della nostra lettrice.