Visite fiscali esonero con codice “E” per depressione, i chiarimenti Inps

Visite fiscale, l'Inps pubblica importanti chiarimenti sul codice "E".
6 anni fa
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Visite fiscali

Visite fiscali: Buonasera, sono affetta da disturbo bipolare con gravi cadute depressive. Purtroppo, diversamente, da quanto scrivete nell’articolo sul diritto di esenzione alle visite fiscali, il mio medico insiste che non può inserire il codice E perché non figura nel certificato telematico. Gli ho chiesto di segnalare la cosa all’Inps ma non lo ha fatto. Sono assente da diversi giorni da scuola ma sono praticamente agli arresti domiciliari. Non riesco a tornare a scuola, sto male, la compensazione richiederà tempo ma non so proprio come fare. Nel merito cosa deve fare il medico per inserirlo, cosa suggerirgli? Un saluto cordiale, in attesa di un riscontro che possa essermi utile.

 

L’Inps ha pubblicato un messaggio relativo all’esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

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